Polizza assicurativa: nessun obbligo di disporre della somma a favore della procedura di liquidazione controllata

polizzza assicurativa

L’art.268 del Codice della Crisi d’Impresa statuisce che “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il quarto comma, continua disponendo che “Non sono compresi nella liquidazione: 

  1. i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del  codice di procedura civile
  2. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna  con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; 
  3. i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile
  4. le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. 

Ci si chiede se le polizze assicurative e i fondi pensione debbano essere inseriti e messi nella disponibilità della massa creditoria oppure possono rimanere in capo al debitore.

Occorre considerare l’art.1923 c.c il quale statuisce che
I. Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

II. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.

La norma ha lo scopo di tutelare il patrimonio di un soggetto dalle eventuali pretese creditorie in quanto le polizze assicurative sono sottratte all’azione esecutiva o cautelare.

Quanto sopra trova, altresì, fondamento nell’orientamento costante di Cassazione in materia di procedure concorsuali e pertanto, si ritiene applicabile alla procedura di sovraindebitamento. La Cassazione, infatti, ha affermato che “In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore – al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l’art. 1923 c.c. – può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento” (Cassazione civile sez. un. 31 marzo 2008 n. 8271).

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