Pendenza di procedimento penale e sovraindebitamento

sovraindebitamento

Molteplici Tribunali, la maggior parte, ritengono che nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/12, la meritevolezza venga valutata in pendenza della procedura di liquidazione – valutando la collaborazione e il comportamento del debitore – ai fini dell’esdebitazione. La normativa sul sovraindebitamento prevede che il Liquidatore ha il potere e l’onere di esercitare azioni dirette a dichiarare inefficaci gli atti in frode ai creditori. 

Con la Liquidazione del Patrimonio, il debitore si spoglierebbe di tutti i suoi beni e non di alcuni, come, invece, potrebbe accadere col Piano del Consumatore o l’accordo di composizione. Pertanto, già dalla domanda di apertura della procedura il debitore dimostra di voler dare ai propri creditori tutto quello di cui dispone – e non di frodarli in qualche modo. In un caso di specie, il debitore aveva in corso un giudizio per reati di cui agli artt. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) D.Lgs 74/00.

È noto che il soggetto non può essere considerato colpevole per un reato fin quando non ci sarà una eventuale condanna definitiva. Inoltre, secondo il disposto di cui all’art.14 quinquies I comma L.3/12 statuisce che “il Giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art.14 ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione”. Pertanto, nel caso in cui saranno accertati dei reati in capo al debitore, secondo chi scrive, ai fini di accesso alla procedura di Liquidazione, dovrà essere tenuto presente a quando risalgono gli stessi. 

Si tenga presente che ai sensi della L.3/12, gli unici atti in frode previsti sono rilevabili all’art.16 L.3/12: Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con

la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 

  1. a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attivita’ inesistenti; 
  2. b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
  3. c)  omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3; 
  4. d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore; 
  5. e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
  6. f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano del consumatore. 
  7. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9,  che  rende  false attestazioni in ordine alla  veridicita’  dei  dati  contenuti  nella proposta o nei documenti ad  essa  allegati,  alla  fattibilita’  del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione  di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma  3,  e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000  a 50.000 euro. 
  8. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo ufficio. 

Infine, il procedimento penale non può essere ostativo all’apertura della procedura da sovraindebitamento. Difatti, l’art.14 terdecies L.3/12 stabilisce l’esclusione dell’esdebitazione in pendenza di procedura disponendo unicamente che (i) l’effetto dell’esdebitazione è subordinato all’assenza di condanne definitive di cui all’art.16 della medesima normativa (quali reati volti a simulare il possesso dei requisiti richiesti per accedere al sovraindebitamento commessi dopo o durante la procedura di cui alla L.3/12) (ii) se il debitore, nei  cinque  anni  precedenti  l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere  atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri non può beneficiare dell’esdebitazione. 

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