Ai sensi dell’art. 87 del Tuir, l’istituto della Participation Exemption prevede l’esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni rispettando determinati requisiti.
La percentuale di esenzione, ex art. 87 del Tuir, prevista sulle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in possesso dei requisiti è pari al 95% del relativo importo. I soggetti che possono usufruire di tale esenzione, sempre che vengano rispettati i requisiti, sono:
- i soggetti passivi ai fini IRES, ovvero:
- le società di capitali: s.p.a., s.a.p.a e s.r.l.;
- le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
- le società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.s.) e le persone fisiche titolari di reddito d’impresa.
Come indicato nel Tuir, i requisiti da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione sulle plusvalenze realizzate si dividono in due tipologie:
- requisito soggettivo da appurare in capo al soggetto partecipante;
- requisito oggettivo da appurare in capo alla società partecipata.
I requisiti soggettivi sono i seguenti:
- possesso continuo della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
In merito all’ultimo requisito, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n.36/E del 4 agosto 2004, ha definito che il regime di esenzione non può essere applicato alle plusvalenze che sono realizzate dalle imprese in contabilità semplificata.
Quindi, per i soggetti in contabilità semplificata, la cessione di partecipazioni può generare delle plusvalenze interamente tassabili o delle minusvalenze interamente deducibili.
Mentre, i requisiti oggettivi sono:
- la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- l’esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata in base alla definizione contenuta nell’art. 55 del Tuir.
Gli ultimi requisiti devono sussistere in continuità, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore.