Parere circa l’adozione di un sistema di videosorveglianza in spazi condominiali.

regole condominio

Premesse civilistiche.

È doveroso richiamare la disciplina civilistica in merito alla gestione e proprietà degli spazi comuni di un Condominio, che si ricordano essere disciplinati dalle normative in materia di comunione, in quanto leggi applicabili. 

La norma regolatrice, in tale materia, è costituita dall’art.1102 c.c., la quale consente al condominio di servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». 

Se questo principio generale appare consolidato in giurisprudenza, occorre individuare i limiti passati i quali deve ritenersi che l’uso privato del bene comune impedisca agli altri comunisti di trarre pari utilità dalla cosa comune. 

Ebbene, a tal proposito la Cassazione ha precisato che la quota di proprietà di cui all’articolo 1118 cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l’articolo 1102 Cc con il porre il limite del “pari uso”.

Adeguamento privacy.

Fatta la dovuta premessa, in merito ai sistemi di videosorveglianza, al fine di installare un impianto di videosorveglianza in condominio è necessaria una delibera assembleare di approvazione, con un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini partecipanti all’assemblea che esprimano almeno la metà del valore dell’edificio secondo le tabelle millesimali. L’installazione dell’impianto è considerata legittima quando risponda all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola a seguito di illeciti già verificatisi (cfr. Linee Guida 3/2019 EDPB), oppure nel caso di attività che comportino la custodia di beni o denari altrui.

Al contrario, il singolo condomino può installare (a sue spese) le telecamere per sorvegliare la sua proprietà esclusiva senza alcuna autorizzazione dell’assemblea, purché non riprenda le aree comuni o quelle di proprietà dei vicini. 

Egli dovrà, quindi, avere l’accortezza di posizionare le telecamere e i rispettivi angoli visuali in modo da controllare solo gli spazi di propria esclusiva appartenenza, senza poter allargare il raggio di ripresa alle aree comuni, nemmeno se le immagini non vengono registrate e memorizzate.

Per la Cassazione, si commette reato di interferenze illecite nella vita privata quando ci sono queste due circostanze: la violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza e l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata.

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