Il mantenimento dei figli dopo la separazione o il divorzio

I doveri dei genitori

I genitori hanno una serie di obblighi nei confronti dei figli; tra questi gli obblighi di assistenza e di mantenimento sino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Le norme vigenti nel nostro ordinamento impongono svariati doveri ed imposizioni nei confronti dei genitori; il fondamento di tali doveri si ravvede nell’art.30 della Costituzione: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Da tale assunto discende quanto previsto dall’art.147 Codice Civile, che così recita: “ll matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, norma questa che deve considerarsi pienamente applicabile anche alle coppie non coniugate.

È però importante precisare che – nonostante il nostro ordinamento sia improntato verso una piena e completa tutela dei figli – sussistono norme che impongono doveri anche ai figli stessi; si richiama, infatti, l’art.315 bis del Codice Civile che recita: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Da un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame si evince che sussiste, in capo ai genitori, l’obbligo di mantenimento in favore dei figli sino al verificarsi di 2 condizioni:

Il raggiungimento della maggiore età (con l’unica eccezione dell’emancipazione);

Il raggiungimento dell’indipendenza economica stabile (con tale assunto si intende – anche se con dei limiti – un’occupazione redditizia e stabile, adeguata alle capacità del figlio e al suo percorso di studi).

In generale i figli maggiorenni non autosufficienti hanno il diritto di abitare nella casa di uno, o di entrambi, i genitori, mentre i figli maggiorenni autosufficienti possono essere allontanati dalla casa familiare, previo congruo preavviso.

La separazione o il divorzio

L’art.337 ter c.c. prevede che, in caso di separazione dei genitori, sia il giudice a determinare “la misura e il modo con il quale ognuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.

Il giudice dovrà quindi stabilire l’ammontare del contributo di mantenimento e quale sarà coniuge obbligato a corrisponderlo (potrà comunque valutare gli accordi già presi tra i genitori qualora non siano contrari all’interesse dei figli).

Come qualsiasi provvedimento emesso in questa sede, anche l’importo dell’assegno di mantenimento non è definitivo: può essere rivisto in sede di divorzio (ad esempio perché i figli hanno maggiori o minori esigenze o perché le condizioni economiche del soggetto obbligato a corrispondere l’assegno sono mutate).

Per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno, il citato articolo sancisce il “principio di proporzionalità” e dispone che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.

I parametri indicativi utilizzati dal Giudice per determinare l’ammontare dell’assegno sono vari, tra questi: le esigenze dei figli, la crescita dei figli, il tempo che i figli trascorrono con un genitore e con l’altro, il tenore di vita cui godevano i figli in costanza del matrimonio tra i genitori, le disponibilità economiche dei genitori ecc.

Viene così definito un assegno mensile che un genitore dovrà corrispondere all’altro per contribuire al mantenimento della prole.

Questo assegno, però, è riferito alle sole spese ordinarie: le spese straordinarie, generalmente, devono essere sostenute da entrambi i genitori al 50%.

Infatti, anche dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, l’articolo 337 ter c.c. impone che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Le spese straordinarie sono quelle spese che riguardano eventi eccezionali nella vita del figlio minore, quelle volte a soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili, quelle concernenti eventi ordinari ma non inclusi nel mantenimento.

Anche le spese straordinarie si suddividono in 2 categorie: quelle in relazione alle quali è necessario il consenso di entrambi i coniugi e quelle in relazione alle quali non è necessario il consenso.

Per un esame accurato di tali voci è necessario consultare il protocollo d’intesa del tribunale di riferimento.

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