Pagamento NASPI

Cos’è la NASPI 

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, disciplinata dall’articolo 1 D. Lgs. n. 22/2015, (così detta NASPI ) è un’indennità di disoccupazione erogata mensilmente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) su richiesta e a beneficio del lavoratore dipendente a seguito di eventi di disoccupazione involontaria che si siano verificati successivamente alla data del 1 Maggio 2015. 

A chi spetta

L’INPS, ente erogatore dell’indennità di disoccupazione, ha chiarito più volte chi sono i beneficiari della misura, vale a dire tutti quei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Secondo la normativa di riferimento, non possono invece accedere alla prestazione:

  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata 
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI

Preme inoltre evidenziare che, al fine di maturare il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, l’interessato deve finanche rispettare i seguenti requisiti, ossia

  1. deve versare in uno stato di disoccupazione involontaria : lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI , sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche in caso di dimissioni per giusta causa non riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in caso di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, in caso di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più
  2. deve soddisfare il requisito contributivo, ovvero il lavoratore deve avere accumulato, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
  3. Requisito lavorativo: a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria ed economica il Decreto Sostegni ha alleggerito i requisiti previsti per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione, stabilendo che, fino al 31 dicembre 2021, per fare domanda di disoccupazione e ottenere la Naspi non sarà più necessario dimostrare di aver effettuato 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. 

La domanda

La domanda per l’ottenimento della NASPI deve essere presentata all’INPS in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono (esemplificando):

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato qualora la maternità o la malattia siano insorte nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato
  • dalla cessazione del periodo di infortunio sul lavoro qualora questo si sia verificato nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di licenziamento per giusta causa

Gli importi erogati

La NASPI è erogata mensilmente dall’INPS, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni, senza ovviamente conteggiare i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. 

L’importo della NASPI  è pari al 75 % della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, ma l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (per il 2019 era pari ad € 1.328,76); a partire dal quarto mese di erogazione dell’indennità, all’importo corrisposto si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

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