La liquidazione del patrimonio prevede che il debitore acceda alla procedura dando a disposizione tutti i suoi beni. L’art.14 ter, infatti, dispone che In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. (…) lla domanda sono altresi’ allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche’ una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi (…). Non sono compresi nella liquidazione:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Nella fattispecie in esame il debitore aveva richiesto di accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio. Dopo qualche tempo lo stesso decedeva.
Uno degli eredi del decuius chiedeva l’accesso ad altra Liquidazione del Patrimonio.
Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 28/3/22 disponeva che venisse chiusa la procedura di Liquidazione del Decuius e che tutti i beni e debiti del defunto venissero inseriti nella procedura di Liquidazione dell’erede.
Quanto deciso si è basato sul principio secondo cui il debitore deve dare a disposizione della procedura tutti i suoi beni, presenti e futuri. Pertanto, tutti i beni del decuius sono entrati nel patrimonio dell’erede.
La particolarità della predetta Liquidazione del Patrimonio del Decuius riguarda anche il fatto che la procedura si è chiusa come sopra esposto, nonostante la Legge 3/2012 non dispone che la Liquidazione del Patrimonio può chiudersi in tal caso. Infatti, la Legge prevede che La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.