Modi di acquisto e perdita della proprietà

La concezione di proprietà, modi di acquisto a titolo originario e derivativo, perdita della proprietà, azioni a difesa della proprietà

La concezione liberal-ottocentesca della proprietà muoveva dal principio stabilito dall’art. 29, co. 1 dello Statuto Albertino del 1848 secondo cui “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili”.

Tale formulazione portava necessariamente ad esprimere la tesi secondo cui la proprietà privata, in quanto espressione del principio di libertà dell’individuo, rappresenterebbe un diritto innato che, di norma, non può essere compresso dai pubblici poteri.

Oggi, invece, la proprietà viene contemplata all’interno della Costituzione nel Titolo relativo ai rapporti economici (artt. 42-44 Cost.).

La proprietà

L’art. 832 c.c. enuncia il principio secondo cui spetta al proprietario il diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo.

La proprietà attribuisce quindi al titolare:

  • il potere di godimento del bene, ossia il potere di trarre dal bene stesso tutte le utilità che esso può fornire decidendo se, come e quando utilizzarlo;
  • il potere di disposizione del bene ossia il potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa (res).

La proprietà, come anticipato nell’articolo precedente relativo alla nuda proprietà, è caratterizzata da connotati di pienezza (il proprietario può fare ciò che vuole del suo bene, persino distruggerlo) e di esclusività (il proprietario sceglie come utilizzare la res in totale autonomia e discrezionalità potendo vietare ogni ingerenza da parte di terzi).

Lo stesso art. 832 c.c. riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ma solo “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge; tale garanzia implica l’impossibilità per il legislatore di sopprimere l’istituto o di mutare il sistema in un ordinamento in cui i beni siano prevalentemente collettivizzati.

Il legislatore è però legittimato a delimitare – con riferimento a singole categorie di beni – il contenuto dei poteri di godimento e di disposizione che competono al proprietario, al fine di garantire un esercizio che realizzi una funzione sociale.

Modi di acquisto della proprietà

Tra i modi di acquisto della proprietà si deve preliminarmente distinguere tra:

  • Modi di acquisto a titolo derivativo: importano la successione nello stesso diritto già appartenente ad altro soggetto. In conseguenza di ciò, gli eventuali vizi che inificiavano il titolo del precedente proprietario si riverberano anche nel successore. Questi sono: contratto, successione mortis causa, espropriazione per pubblica utilità, vendita forzata dei beni del debitore;
  • Modi di acquisto a titolo originario: determinano la nascita di un diritto nuovo, indipendente rispetto a quello eventualmente spettante ad un precedente proprietario. Questi sono: occupazione, invenzione, accessione, usucapione e possesso in buona fede di beni mobili.

Se di alcuni si sente parlare quotidianamente (tutti sappiamo cosa è un contratto o una successione), altri sono di più difficile comprensione.

L’occupazione

L’occupazione è uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario ed è previsto dall’art. 923 c.c.. Consiste nella presa di possesso, con l’intenzione di acquisizione in via permanente e definitiva, di cose mobili (non di immobili) che non sono di proprietà di alcuno o sono abbandonate.

Non sono suscettibili di occupazione, in quanto se vacanti spettano al patrimonio dello Stato, i beni immobili.

L’invenzione

L’invenzione è prevista dall’art. 927 c.c. e riguarda cose mobili smarrite che devono essere restituite al proprietario o, qualora non se ne conosca l’identità, devono essere consegnate al Sindaco. Trascorso 1 anno, se l’originario proprietario non ha ripreso possesso della cosa, essa diventa di proprietà di chi la ha trovata. In caso contrario l’originario proprietario dovrà al ritrovatore un premio proporzionale al valore del bene.

Un caso particolare relativo all’invenzione è il caso del “tesoro” ossia di una cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario: essa diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo su cui si trova.

L’accessione

L’accessione, ex art. 934 c.c., opera in caso di stabile incorporazione, per opera dell’uomo o di eventi naturali, di beni di proprietari diversi.

Di regola il proprietario della cosa principale lo diviene anche della cosa incorporata. Ci sono però alcune differenziazioni in base al tipo di accessione: di mobile ad immobile (generalmente vale la regola per cui il proprietario del suolo acquista la proprietà di quanto nello stesso suolo venga da chiunque incorporato), di immobile ad immobile (che si articola in due differenti ipotesi: alluvione e avulsione), ed infine accessione di mobile a mobile (che si articola in due differenti ipotesi: unione o commistione e specificazione).

La perdita della proprietà

La proprietà può essere perduta in forza di un atto di disposizione (es vendita, donazione) posto in essere dal suo titolare che ne determini il trasferimento a favore di un terzo che la acquisice a titolo derivativo, oppure mediante l’acquisto per usucapione.

La proprietà di un bene può perdersi anche per rinuncia da parte del proprietario che può avvenire:

  • Per i beni mobili: anche per fatti concludenti, per esempio l’abbandono;
  • Per i beni immobili: necessariamente per forma scritta soggetta a trascrizione nei pubblici registri.

In seguito alla rinuncia, nel primo caso il bene diventa res delericta, suscettibile di acquisto per occupazione, nel secondo viene acquisito ex lege al patrimonio dello Stato.

Le azioni a difesa della proprietà

A difesa della proprietà sono esperibili le c.d. azioni petitorie ossia:

  • L’azione di rivendicazione: è concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso. È quindi volta ad ottenere sia l’accertamento della proprietà che la condanna alla restituzione del bene stesso;
  • L’azione di mero accertamento della proprietà: è riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi, con l’efficacia di giudicato, il suo diritto di proprietà su un determinato bene;
  • L’azione negatoria: è concessa al proprietario di un bene al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul suo bene, nonché al fine di ottenere la cessazione delle molestie e delle turbative arrecategli e al risarcimento dell’eventuale danno;
  • L’azione di regolamento di confini: presuppone l’incertezza del confine tra fondi. È un’azione volta ad accertare l’esatta collocazione del confine e la restituzione, nel caso, della porzione di terreno che risulti essere posseduta dal non proprietario;
  • L’azione per apposizione di termini: a differenza della precedente, essa presuppone la certezza dei confini e serve a far apporre, in quanto inesistenti o divenuti irriconoscibili, determinati segni o simboli di confine.

Avv. Giulia Invernizzi

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