Matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale

L’articolo 106 c.c. prevede che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato.

Gli articoli 109 e 110 del codice stabiliscono quando tale celebrazione possa avvenire – in maniera eccezionale – in un luogo diverso, come in un comune diverso o nello spazio esterno della casa comunale.

Il codice civile disciplina esattamente questa fattispecie all’art. 110, che così recita:
“Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107”.

In realtà, l’eccezionalità di tale ipotesi si è divenuta ora di tendenza, per la scelta di sposarsi in luoghi meno solenni e formali.

Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile permette ai comuni di “disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici di stato civile” con deliberazione di giunta comunale. Alcuni sindaci hanno così hanno ampliato lo spazio propriamente riferito alla casa comunale includendo luoghi scenografici, attrattivi per aver maggiore gettito finanziario.

A tal proposito si riscontra un aumento di “sedi comunali aggiunte” ed il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n.29 del 7/6/07 al fine di disciplinarne la materia.

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che la celebrazione può essere effettuata nei giardini solo ed esclusivamente se tali aree verdi possano considerarsi “pertinenza funzionale” dell’edificio comunale escludendo giardini o aree verdi esterne, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Inoltre, il Ministero ha ribadito che i comuni possono destinare una sala esterna alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni, purché la sede aggiuntiva di un ufficio separato sia prevista da una delibera di giunta e che una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto.

Infine, è stato opportunamente precisato che l’istituzione di una sede esterna dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.

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