Mancato possesso delle scritture contabili e apertura delle liquidazione del patrimonio (ora liquidazione controllata)

scritture contabili

Con decreto del 13/7/22 il Tribunale di Monza, a seguito di reclamo contro il decreto di rigetto all’apertura della Liquidazione del Patrimonio (ora Liquidazione controllata), ha autorizzato l’apertura della medesima a favore di un ex imprenditore, socio sia di una s.a.s. che di una s.r.l.

Nel caso di specie, l’ex imprenditore non era riuscito a produrre, col proprio ricorso di accesso alla procedura di sovraindebitamento, le scritture contabili delle due predette società in quanto non ne aveva il possesso – che lo aveva, invece, l’amministratore. Il giudice, pertanto, aveva ritenuto di rigettare il ricorso.

In seguito al rigetto, l’ex imprenditore decise di fare reclamo e nel mentre diffidava gli amministratori a consegnare le predette scritture contabili nonché ad ottenere la chiusura della s.a.s.. L’amministratore di quest’ultima provvedeva ad inviare quanto richiesto mentre l’amministratore della s.r.l. dava risposta negativa, giustificandola che erano passati molti anni dall’ultima attività effettivamente esercitata.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha così ritenuto che Centrale nel caso di possesso di partecipazioni in società di persone – atteso che la titolarità del rapporto sociale non integra esercizio diretto dell’attività di impresa ma attiva la responsabilità in “garanzia”, personale e illimitata, per le obbligazioni sociali – è dunque non tanto il rispetto della previsione normativa contenuta all’art. 9 comma terzo, espressamente richiamato dall’art. 14 – ter. (“Il debitore che svolge attivita’ d’impresa deposita altresi’ le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita’ all’originale”), quanto la necessaria accuratezza nella rendicontazione delle obbligazioni di cui si è responsabili e dei redditi percepiti in forza del rapporto sociale…. Ciò posto il Collegio ritiene che per effetto della produzione delle richieste di trasmissione della documentazione contabile agli amministratori delle società partecipate sia stata superata in modo appena sufficiente la criticità riscontrata in tema di completezza della documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (…) Certamente rimane l’alea relativa a eventuali maggiori debiti accertabili come dovuti dalla società di persone sciolta e, dunque, dai soci.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto di accogliere il reclamo, riformando il decreto di inammissibilità del ricorso sulla base dell’atteggiamento positivo del debitore (con la produzione dell’invio delle diffide agli amministratori, con la produzione delle scritture contabili ottenute e la chiusura della s.a.s.; il tutto prodotto nel periodo tra la data del rigetto e l’udienza di reclamo).

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