Liquidazione controllata e mancato possesso del bene mobile registrato

In un caso di specie, il sovraindebitato risultava – per il tramite di visura storica al PRA – di un veicolo. Tuttavia, nel ricorso di apertura della Liquidazione del Patrimonio (ora Liquidazione Controllata) il debitore dichiarava di non averne il possesso e di aver proceduto con la consegna e demolizione dell’auto in una carrozzeria.

Il Gestore rilasciava parere favorevole ma il Giudice dichiarava – anche per altre questioni – il rigetto del ricorso per mancanza di documentazione obbligatoria per accedere alla procedura.

Il debitore, quindi, decide di presentare reclamo avverso il decreto e produce sia una dichiarazione della carrozzeria che una querela rilasciata ai carabinieri.

Alla luce del reclamo il Tribunale Collegiale disponeva che “Deve rimarcarsi che rientra nei basilari doveri di correttezza, collaborazione e trasparenza gravanti sul debitore nella relazione con il Gestore della Crisi fornire tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione, il quanto più possibile precisa e verificabile, della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Quanto alla mancanza di congruità tra la rappresentazione fattuale contenuta nel ricorso ed emergente dai documenti allegati, rispetto alla vicenda della perdita di possesso del bene mobile registrato sopramenzionato, la produzione della denuncia di perdita di possesso alla polizia giudiziaria corrobora la veridicità della dichiarazione del ricorrente, il quale si è così finalmente assunto piena responsabilità delle proprie affermazioni”. 

Resta salva anche sotto questo profilo la vigilanza del liquidatore.

In conclusione, il Tribunale Collegiale ha considerato di far accedere alla procedura il sovraindebitato, tenendo in considerazione il comportamento positivo e collaborativo del debitore. Tuttavia, vista la discrepanza tra la visura PRA e i fatti, ha ritenuto di sottolineare il potere di vigilanza del Liquidatore. A quanto detto, secondo la scrivente, si ritiene che il Giudice di prima istanza avrebbe ben potuto richiedere l’integrazione della documentazione, considerando anche il fatto che il Gestore aveva rilasciato esito positivo. 

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.