Mancata apertura della liquidazione del patrimonio se la finanza esterna deriva unicamente da un soggetto estraneo alla procedura

liquidazione del patrimonio

Nel caso di specie, un sovraindebitato aveva proposto domanda di Liquidazione del Patrimonio ex art.14 ter L.3/12.

Il debitore si presentava in procedura senza alcun patrimonio e reddito da apportare alla Liquidazione se non quello derivante dalla propria madre.

Si tenga presente che secondo l’art.14 ter L.3/12 “In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 

  2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3. 

  3. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché   una   relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi (…)”. La norma, quindi dispone che per la Liquidazione del Patrimonio dovrà essere allegato un inventario dei beni.

Differente è il caso del debitore incapiente. La L.3/12 statuisce che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.  Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Milano, il debitore non disponeva di alcun reddito o patrimonio – se non la finanza esterna della madre – e pertanto, non poteva proporre domanda di Liquidazione del patrimonio bensì, doveva presentare la domanda come debitore incapiente.

Quanto sopra trova conferma nella decisione del Tribunale che con sentenza dell’8/6/22 ha disposto “deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli art. 14 ter e ss. L. 3/2012 che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante (in tal senso vedasi Trib. Milano 8-6-2021; Trib. Rimini 8-12-2020; Trib. Rimini 12-10-2020) sicché non vi è alcun patrimonio (nemmeno futuro) da liquidare”.

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