Prima di introdurre le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, occorre fare un cenno alle procedure d’allerta, strettamente collegate con per la loro applicazione.
In primis è doveroso ricordare che sono strumenti di allerta
- gli obblighi di segnalazione posti a carico degli Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia delle Entrate riscossione) e degli organi societari;
- gli obblighi organizzativi posti in capo all’imprenditore
il cui scopo è quello di rilevare, tempestivamente, gli indizi di crisi e sollecitare l’adozione di misure idonee alla composizione della medesima.
Il debitore, o a seguito della segnalazione o prima, può utilizzare gli strumenti di composizione assistita della crisi.
Entro quando il debitore può presentare istanza di accesso alla composizione della crisi?
Secondo l’art.19 CCII l’OCRI fissa un termine non superiore a 3 mesi – prorogabile di ulteriori 3 mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative – per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Entro quando il debitore può richiedere le misure premiali?
Il debitore – al fine di poter beneficiare delle misure premiali – deve proporre domanda di accesso ad una delle procedure di composizione regolate dal CCII, non oltre il termine di 6 mesi (se è avvenuta la segnalazione) o di 3 mesi in caso di istanza di cui all’art.19 CCII a decorrere da quando si verificano, alternativamente:
- a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
- Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all’articolo 17 attesta l’esistenza dei requisiti di tempestività previsti.
In cosa consistono le misure premiali?
Sono benefici, cumulabili tra loro e precisamente:
- a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
- b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
- d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;
- e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Il medesimo alrt.25 CCII riporta ulteriori benefici:
1- Quando, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b),
- limitatamente alle condotte poste in essere
- prima dell’apertura della procedura,
- il danno cagionato è di speciale tenuità’,
non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.
2- Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità,
- per chi ha presentato l’istanza o la domanda
- alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo ((di euro 2.000.000)).
la pena è ridotta fino alla metà.