Famiglia doveri dei genitori verso i figli: i limiti e l’allontamento dalla casa familiare

Dovri genitori verso i figli

I genitori hanno una serie di obblighi nei confronti dei figli; tra questi gli obblighi di assistenza e di mantenimento sino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Le norme vigenti nel nostro ordinamento impongono svariati doveri ed imposizioni nei confronti dei genitori; il fondamento di tali doveri si ravvede nell’art.30 della Costituzione: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Da tale assunto discende quanto previsto dall’art.147 Codice Civile, che così recita: “ll matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, norma questa che deve considerarsi pienamente applicabile anche alle coppie non coniugate.

È però importante precisare che – nonostante il nostro ordinamento sia improntato verso una piena e completa tutela dei figli – sussistono norme che impongono doveri anche ai figli stessi; si richiama, infatti, l’art.315 bis del Codice Civile che recita: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Da un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame si evince che sussiste, in capo ai genitori, l’obbligo di mantenimento in favore dei figli sino al verificarsi di 2 condizioni:

Il raggiungimento della maggiore età (con l’unica eccezione dell’emancipazione);

Il raggiungimento dell’indipendenza economica stabile (con tale assunto si intende – anche se con dei limiti – un’occupazione redditizia e stabile, adeguata alle capacità del figlio e al suo percorso di studi).

In generale i figli maggiorenni non autosufficienti hanno il diritto di abitare nella casa di uno, o di entrambi, i genitori, mentre i figli maggiorenni autosufficienti possono essere allontanati dalla casa familiare, previo congruo preavviso.

I figli maggiorenni e la convivenza presso la casa dei genitori

Come sopra evidenziato, la regola generale vuole che un figlio non economicamente indipendente non possa essere escluso dalla casa familiare.

Tale principio può, però trovare delle limitazioni nei casi di “abusi familiari”.

Gli articoli 342 bis e ter prevedono i cosiddetti “ordini di protezione contro abusi familiari”: quando determinati comportamenti di un convivente (anche un figlio) costituiscono un danno all’integrità fisica o morale di altri familiari – con lui conviventi – è possibile rivolgersi al Tribunale competente domandando al Giudice l’adozione di uno degli “ordini di protezione”.

Tra questi ordini, oltre all’intimazione di cessazione del comportamento “pericoloso”, rientra anche l’ordine di allontanamento dalla casa familiare.

Possibile rimedio: gli ordini di protezione

L’art.342 bis recita: “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter”.

I requisiti per l’applicazione dei provvedimenti, quindi, sono:

  • Che vi sia una condotta causa di “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà” della vittima della condotta stessa;
  • Che sussista “nesso di causalità” fra la “condotta” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà;
  • Che tale condotta si verifichi all’interno di una relazione familiare.

L’art.342 ter, invece, spiega il contenuto degli ordini di protezione che possono essere emessi dal Giudice. 

Il contenuto degli ordini di protezione è tipico: il Giudice può però graduarlo, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l’abuso e prevenirne la reiterazione. 

Si tratta, quindi, di misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità riscontrata.  

Costituiranno contenuto “necessario” degli ordini di protezione:

– la cessazione della condotta: l’ordine di cessazione della condotta rappresenta il “contenuto minimo” degli ordini di protezione, da utilizzare in tutti quei casi di violenza “minore”, in cui il giudice non ritenga opportuno adottare provvedimenti che comportino la rottura della convivenza familiare;

– l’allontanamento dalla casa familiare: non è pacifico in dottrina se tale ordine sia un contenuto minimo degli ordini di protezione; nel caso in cui il Giudice ritenga sussistenti le condizioni per l’applicazione di tale misura, l’autore dell’abuso dovrà fissare la propria dimora in un luogo diverso rispetto alla casa familiare.

Costituiranno, invece, contenuto “eventuale”, quindi secondo necessità:

a) il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l’aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative;

b) l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;

c) il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi” rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all’adozione degli ordini di protezione.

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