L’”annullamento” (nullità) del matrimonio celebrato con rito concordatario

Il matrimonio e il rito

Il matrimonio può essere celebrato secondo differenti riti:

  1. Il rito civile: Il matrimonio viene celebrato in Comune dinanzi al Sindaco o un suo delegato. Le nozze, pertanto, saranno regolate interamente dalla legge dello Stato italiano.
  2. Il rito concordatario: si tratta del matrimonio celebrato nella chiesa cattolica dinanzi al parroco. Il funzionario, in questo caso, comunicherà agli sposi i rispettivi diritti e doveri e poi trasmetterà l’atto di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile così che ne si provveda alla trascrizione. Il matrimonio, quindi, avrà validità ed efficacia sia agli occhi dello Stato italiano che della Chiesa cattolica; 
  3. Il rito religioso: si tratta del matrimonio celebrato unicamente in Chiesa e non trascritto nel registro di Stato civile. Avrà quindi validità ed efficacia solo agli occhi della Chiesa ma non produrrà effetti nell’ordinamento italiano.
  4. Il rito acattolico: si tratta del matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico (in questo caso si parla generalmente delle confessioni religiose con cui lo Stato abbia sottoscritto un’intesa) che, qualora regolarmente trascritto, produce anche effetti civili così come il matrimonio concordatario.

Le cause di nullità 

Va posta una precisazione: la Chiesa considera il matrimonio come un vincolo indissolubile.

Non è quindi esatto parlare di “annullamento” in quanto la Chiesa riconosce la possibilità di chiedere la dichiarazione di nullità del matrimonio qualora il consenso degli sposi risulti viziato.

La differenza con l’annullamento sta nel fatto che, se il matrimonio viene dichiarato nullo, perde di validità ed efficacia dal momento in cui è stato celebrato (quindi, come se non fosse mai stato celebrato, come se non fosse esistito).

Il matrimonio cattolico può essere dichiarato nullo, secondo il codice del diritto canonico, nei seguenti casi:

  1. Incapacità al matrimonio per carenza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, n. 1): si tratta dell’incapacità di intendere e di volere;
  2. Incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2): si tratta del mancato possesso della necessaria capacità naturale al matrimonio, di una sufficiente maturità o discrezione di giudizio (es. gravi forme di nevrosi); 
  3. Incapacità al matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3): si tratta di soggetti che, pur essendo dotati di sufficiente capacità di giudizio e di capacità valutativa in ordine alle obbligazioni che il matrimonio comporta, non sono in grado di assumerle o di adempierle per cause di natura psichica;
  4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio (can. 1096);
  5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità (can. 1097): l’errore circa l’identità fisica si verifica quando un soggetto, credendo di sposare una determinata persona, ne sposa invece un’altra. L’errore sulle specifiche qualità, invece, è relativo ad una caratteristica voluta in modo essenziale e determinante nel coniuge che, poi, non viene rinvenuta in costanza di matrimonio;
  6. Dolo (can. 1098): si tratta di un inganno, attuato deliberatamente e in modo fraudolento, nei confronti di un soggetto per far compiere a quest’ultimo un determinato atto (in questo caso il matrimonio);
  7. Simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101): un esempio di vizio del consenso è l’esclusione della prole, qualora uno dei (o entrambi) nubendi escluda la prole dal matrimonio. Il soggetto compie l’atto matrimoniale con già l’intenzione di di astenersi successivamente da rapporti di intimità coniugali volti alla procreazione;
  8. Condizione (can. 1102): qualora il matrimonio sia sottoposto ad una condizione (es. marito che sposa la moglie solo a condizione che essa non ricopra mai un impiego);
  9. Timore e violenza (can. 1103): si tratta del matrimonio contratto sotto pressione psicologica o costrizione morale, oppure da violenza o minaccia materiale.
  10. Mancanza di forma canonica;
  11. Scioglimento in favore della fede.

Il procedimento

Il procedimento inizia con il deposito di un Libello presso il Tribunale Ecclesiastico competente; verrà poi istituito dal Vicario Giudiziale, un Collegio giudicante formato da 1 Presidente e 2 Giudici.

Ci sarà poi il Difensore del Vincolo che svolgerà il ruolo di difensore del matrimonio.

Il Presidente convocherà le parti affinchè partecipino al procedimento e depositino le rispettive difese.

Seguirà una fase istruttoria nella quale verranno raccolte ed esaminate le prove e poi una fase dibattimentale ove verranno esaminate le difese degli avvocati e del Difensore del Vincolo.

Seguirà, poi, la sentenza (che, dal 2015, anno della riforma) è esecutiva se non viene proposto appello o qualora l’appello venga rigettato perché manifestamente infondato). 

Ultima precisazione vale per il c.d. matrimonio “rato e non consumato”: su richiesta delle parti (o di almeno una), il Papa può sciogliere il vincolo matrimoniale. 

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