La riproduzione con finalità artistiche di soggetti tratti da fumetti.

La riproduzione con finalità artistiche

La legge italiana sul diritto d’autore (L.n.633/41) ha riconosciuto la rilevanza artistica sia del fumetto sia del suo autore, con conseguente estensione di una tutela giuridica a protezione degli stessi, nonostante tale protezione si ottenga per via indiretta. Nello specifico, il fumetto – essendo il risultato della “somma” di un’opera letteraria ed un’opera dell’arte del disegno – vanta due fattispecie esplicitamente annoverate nella legge sul diritto d’autore, quindi riceve tutela nella qualità di opera collettiva.

Con tale espressione si intende un’opera creativa formata da più elementi, opere di per sé proteggibili da diritto d’autore ma che sommate danno luogo ad un prodotto-insieme nuovo e complessivamente considerato.  In merito, l’art. 3 della Legge sul diritto d’autore stabilisce che: “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”, pertanto godono del diritto di: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, elaborazione e di modificazione dell’opera, infine di noleggio e di prestito.

Alla luce di quanto esposto, dato il vantaggio economico che deriva dalla realizzazione di un’opera intellettuale, è di estrema importanza la durata della tutela accordata, che in Italia è di 70 anni per i diritti patrimoniali, mentre i diritti morali sono riconosciuti a tempo indeterminato. Si rileva che, a livello internazionale, gli Stati firmatari di trattati internazionali sul copyright, quali la Convenzione di Berna o la Convenzione universale sul diritto d’autore – UCC, Universal Copyright Convention – acconsentono a garantire il copyright ai lavori eseguiti da stranieri sotto le leggi locali e tramite il medesimo ordinamento utilizzato per i cittadini residenti nello Stato.

Entrambe le Convenzioni citate fissano il limite minimo della durata a 50 anni dalla morte dell’autore. Nell’Unione europea il copyright è stato uniformato stabilendo il limite sulle opere per 70 anni dalla morte dell’autore (cfr. Direttiva Europea n.93/98/CEE) la cui normativa è stata recepita in Italia dalla L. n. 52/96 e sostituita dalla Direttiva n.2006/116/CE. A tal proposito, decorso l’arco temporale sopra descritto, l’opera diviene “libera” dal primo gennaio dell’anno successivo, ovvero diventa di pubblico dominio e potrà essere liberamente utilizzata senza che nulla sia dovuto all’autore dell’opera che, tuttavia, non potrà mai vedersi sottratto il proprio diritto morale sulla stessa, come sopra citato.

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