Diritto di cronaca: quali sono i limiti?

diritto di cronaca

Un giornalista, un reporter o chiunque assuma il ruolo di “informatore” della collettività può scrivere ciò che vuole nel proprio articolo? In altri termini, il diritto di cronaca è sempre e comunque invocabile come scriminante in giudizio? In caso di risposta negativa, quali sono i suoi limiti?

Disciplina Costituzionale

Il fondamento normativo del diritto di cronaca si colloca nell’articolo 21 della Costituzione italiana, il quale sancisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La tutela della libertà di pensiero si giustifica in quanto trattasi di uno dei pilastri portanti di un sistema democratico ed esprime un valore inviolabile nei confronti di tutti i soggetti. 

Al comma secondo si esplicita il divieto di sottoporre la stampa a preventive autorizzazioni o successive censure alla redazione dello stampato, sebbene sia presente la facoltà di poter controllare i testi che dovessero offendere il buon costume con un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria.

Tuttavia, la cronaca si distingue dalle varie forme di espressioni riconducibili al dettato costituzionale essendo rivolta alla narrazione di fatti nei confronti della collettività, ossia la sua funzione risiede nell’informare il popolo, il cui ruolo, nella società democratica, è ripreso nell’articolo 1 Cost. “la sovranità appartiene al popolo”. Per consentire a quest’ultimo di esercitare correttamente e consapevolmente la sovranità, gli organi di comunicazione raccolgono informazioni e le diffondono, in virtù del rapporto privilegiato che hanno con la realtà. 

Ma è sempre vero che la cronaca tratta di aspetti strettamente connessi con la gestione della cosa pubblica? La risposta non può che essere negativa. Sono centinaia gli articoli che quotidianamente raccontano fatti concernenti, ad esempio, la vita privata di un personaggio televisivo o narrano di eventi che hanno coinvolto artisti ovvero sportivi. In questo caso la cronaca persegue lo scopo di rafforzare il legame tra i destinatari del testo e il personaggio preso in considerazione e non sussiste quel raccordo ut supra con l’esercizio della sovranità.

Limitazioni

Prendendo in esame la libertà di manifestazione del pensiero in termini generali, i limiti ad essa apposti riguardano il rispetto dei diritti inviolabili di cui all’articolo 2 Cost. che rappresenta una norma “aperta” a nuove istanze di tutela della persona, tanto che nel conflitto tra manifestazione del pensiero e diritto inviolabile della persona, prevale quest’ultimo.

Dinanzi a questa introduzione il diritto di cronaca vanta una tutela “rafforzata”, nel senso che, in presenza di determinate condizioni, finisce con il prevalere sul diritto del singolo. Questo si verifica in virtù del fatto che l’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità (articolo 51 c.p., cd scriminante, per cui dalla lesione non scaturisce responsabilità). 

Se è vero che possiamo delineare la tutela come rafforzata, non si può procedere in termini assoluti: il diritto inviolabile non soccombe sempre di fronte all’esigenza informativa. Già con la sentenza di Cassazione n. 5259/1984 si è iniziato a stabilire le condizioni che consentono tale prevalenza (cd decalogo del giornalista). 

Ad oggi sono tre i requisiti (rectius: i limiti) per l’esercizio del diritto di cronaca: 

  1. Verità dei fatti: verificare la fondatezza della notizia e l’attendibilità della fonte per evitare la diffusione di informazioni false e lesive dell’altrui reputazione.

  2. Interesse pubblico della notizia: assume particolare rilevanza in connessione ai fatti privati, cioè tutti quelli che si verificano durante la vita di un soggetto. Non solo la collettività ha diritto di essere informata sui fatti in grado di fornire un punto di vista globale per garantire le condizioni necessarie all’esercizio della sovranità, bensì vi sono casi in cui il diritto individuale è sacrificato in nome dell’interesse sociale, in particolare quando la conoscenza di tali fatti sia funzionale ad una migliore comprensione di un comportamento tenuto dall’agente, nonché fatti che possano stimolare il dibattito.
  3. Continenza formale: riguarda la modalità di comunicazione della notizia, il linguaggio utilizzato che deve essere puntuale e oggettivo, la chiarezza nell’esposizione. Si ha violazione di questo requisito nel momento in cui appaiono aggettivi estremi come “terribile”, “vergognoso” che rendono manifesto un attacco personale dell’autore nei confronti del soggetto/evento descritto ovvero qualora sia ravvisabile un’insinuazione attraverso l’aggiunta di un fatto diverso e peggiorativo di quello oggetto dell’articolo.

In assenza di anche solo uno di questi, il diritto del singolo violato rende illecita la manifestazione del pensiero. 

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