La difficoltà nell’individuare l’autore del reato di diffamazione via Social Media

Diffamazione via social media

Nell’epoca digitale in cui viviamo qualsiasi comunicazione è divenuta semplice ed immediata. Le notizie pubblicate sul web, cosi come i post condivisi sui social network hanno la potenzialità di raggiungere una pletora, pressoché illimitata, di persone e producono un effetto di diffusione delle informazioni su larga scala, prescindendo dalla veridicità del contenuto delle stesse.  

Il fenomeno di diffamazione tramite i canali online è innegabilmente in espansione e costituisce un pericolo soprattutto ogni volta che l’oggetto del messaggio diffuso in rete abbia un carattere fortemente denigratorio nei confronti del soggetto a cui è rivolto. 

ART. 595 CP – REATO DI DIFFAMAZIONE

In cosa consiste il reato di diffamazione? Secondo quanto sancito dall’art. 595 cp, “chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente (con riguardo all’ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a €1.032,00”. 

I requisiti necessari ai fini della configurazione del reato sono: 

  • l’offesa dell’altrui reputazione ed onore, da intendersi come una lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un individuo, tenuto conto della personalità dell’offeso e dell’offensore, del contesto e della coscienza sociale (Cass. pen., sez. V, n.14067/2014).
  • l’assenza del soggetto leso, determinando la sua impossibilità di difendersi e percepire direttamente il messaggio diffamatorio.
  • la comunicazione diffusa e pubblica con più persone, ossia la presenza di una pluralità di destinatari, senza necessità di contestualità della comunicazione stessa, la quale potrà avvenire in forma orale e/o per iscritto.

Altro aspetto rilevante in materia riguarda la vittima, non necessariamente identificata per nome e cognome, bensì è sufficiente che essa risulti individuabile. 

Social Network

I Social Network non possono essere considerati mezzi di informazione e, di conseguenza, chi insulta o discrimina la personalità altrui, l’aspetto e/o l’ideologia altrui non può invocare a sua discolpa il diritto di cronaca e di critica. Risulta assolutamente pacifico che il reato di diffamazione possa configurarsi anche quando il contenuto diffamatorio avvenga attraverso mass media, come TV, web, giornali o social network (ad esempio, Facebook, Twitter).

Volendo precisare ulteriormente, configura un’aggravante dello stesso la circostanza dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità nella diffusione dei contenuti diffamatori ex art. 595, comma 3 (“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a €516”). La giurisprudenza sul punto è concorde nel qualificare i social network come mezzo di pubblicità.

Il ruolo dell’autore del reato

È sufficiente che colui che abbia commesso il fatto, ossia colui che abbia proceduto alla pubblicazione di un contenuto diffamatorio e denigratorio nei confronti di quella che si denomina come “vittima” del reato, fosse consapevole di pronunciare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui onore e reputazione, unitamente alla volontà che tale affermazione giunga a conoscenza di più persone, affinchè l’elemento soggettivo richiesto nel reato di diffrazione sia integrato (cd dolo generico del diffamatore).

Più problematica è l’identificazione dell’autore del reato. Il percorso seguito dalla giurisprudenza prende avvio con una pronuncia della Suprema Corte (n. 5352/2018), la quale, nell’affrontare il tema dell’individuazione dell’autore di un messaggio pubblicato sul web, ha evidenziato come sia l’accertamento dell’indirizzo IP ad essere utile per verificare unicamente il titolare della linea associata. Pertanto, si desume che a prescindere del nickname utilizzato, l’autore del reato non possa essere automaticamente individuato nella figura del titolare dell’account. 

Difatti, con l’evoluzione tecnologica si è aperta la strada a clonazioni e altre situazioni in cui lo stesso account risulti essere utilizzato da altri soggetti diversi dal suo titolare. 

Tuttavia, è essenziale comprendere che l’indirizzo IP, in ogni caso, potrà al massimo costituire un mero indizio: la sua individuazione non costituisce l’elemento probatorio univoco. Pur consentendo di verificare la connessione con una determinata utenza telefonica, l’indirizzo IP non porta all’identificazione certa o altamente probabile del responsabile, necessaria ai fini di una condanna in sede penale. 

Alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate, una raccolta di prove non corrette potrebbe evitare al diffamatore di essere identificato e sfuggire alla relativa condanna. Tutto questo dimostra la difficoltà di sviluppare indagini accurate nell’ambito dei social network (e più in generale nell’ambito dei contenuti digitalmente prodotti), comportando un onere dispendioso per la persona offesa dal reato in considerazione.  

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