Green pass al datore di lavoro

Molti si chiedono se è possibile che il datore di lavoro possa avere, o debba avere, copia del green pass del lavoratore.

Il lavoratore non deve consegnare copia della certificazione verde, ma ne ha facoltà. 

Il lavoratore può quindi consegnare al proprio datore di lavoro copia del green pass venendo esonerato dalla continua verifica per tutta la durata della relativa validità (cfr. Legge di conversione del D.L. n.127/21 stante l’obbligo di verifica della certificazione verde per i lavoratori privati o pubblici). 

In merito alla privacy?

In ossequio ai principi privacy, l’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fissa i principi per il trattamento dei dati personali che riassumiamo brevemente:

  1. liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato;
  2. limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
  3. minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
  4. esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
  5. provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
  6. garantire integrità e riservatezza dei dati personali oggetto del trattamento.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a garantire il rispetto dei principi di cui sopra attraverso una serie di adempimenti per trattare i dati personali in maniera conforme al GDPR. 

In particolare, dovrà predisporre un’informativa da rendere ai soggetti verificati, aggiornare il registro delle attività di trattamento, predisporre un’autorizzazione al trattamento per i soggetti incaricati alla verifica, nonché nominare un responsabile del trattamento.

Elementi normativi di riferimento.

Il D.L. n. 52/21, convertito con la L. n. 87/21, ha introdotto le certificazioni verdi Covid-19 all’art.9 definendole “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”.

Sono seguiti numerosi provvedimenti come il D.L. n. 105/2021 che ha introdotto l’impego del Green pass per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (l’art. 9 bis al D.L. n. 52/21), prevedendo casi tassativi di verifica (ristorazione, musei, sagre, palestre).

Il D.L. n.127/21 ha introdotto l’obbligo di verifica della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori. 

L’art.9 quinquies, sexies e septies, rispettivamente in ambito pubblico, giudiziario e privato, al D.L. n.52/21 prevedendo una serie di attività a carico del datore di lavoro. Il titolare del trattamento deve attuare le modalità delle verifiche, anche a campione, all’accesso ai luoghi di lavoro a mezzo di personale incaricato.

Oggetto delle verifiche, oltre ai diretti dipendenti del datore di lavoro, anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

È essenziale oggi comprendere che il diritto del lavoro e la normativa privacy sono legate sempre più da un legame di interessenza reciproca.

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