La “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa

Com’è noto il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza CCII andrà a sostituire l’attuale Legge Fallimentare e introdurrà numerose novità.

Il tema di base, principio ispiratore, è quello di “prevenire” la crisi o, almeno, di fornire all’impresa, gli strumenti necessari per superarla e procedere con la propria attività aziendale.

Per dare all’impresa questa occasione, il CCII introduce degli strumenti, denominati procedure di allerta volte a prevenire, appunto, la crisi. Tali procedure sono volte a fornire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa al fine di accompagnarla verso la procedura di composizione assistita della crisi.

Per la diagnosi precoce, il CCI stabilisce che debbano considerarsi differenti indici, alcuni segnalati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ex art.13 CCII ed altri che riguarderanno squilibri di carattere reddituale, patrimoniale, finanziario.

Oltre ai ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, i debiti verso fornitori e quelli relativi alle retribuzioni.

I soggetti obbligati a segnalare la presenza di indizi di crisi nell’impresa sono:

1. Gli organi di controllo societari;
2. Il revisore contabile;
3. La società di revisione;

i quali devono verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa (nuovo obbligo finalmente posto in carico agli imprenditori), il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.

4. L’Agenzia delle Entrate;
5. Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS);
6. Agenzia delle Entrate Riscossione.

sono tenuti alla segnalazione in caso di esposizioni debitorie di importo rilevante (e per ciascuna tipologia di debito, viene stabilito quando debba intendersi “rilevante”).

In presenza di segnalazioni e di mancata risposta o risposte “non adeguate” da parte dell’imprenditore, interviene l’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), che sarà costituito presso ciascuna Camera di Commercio e che avrà il compito di gestire la fase dell’allerta e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi ex art.19 CCII.

L’OCRI sarà composto da referenti della Camera di Commercio e da un collegio degli esperti, nominato di volta in volta e da scegliersi tra gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza.

Il debitore verrà convocato in tempi strettissimi davanti all’OCRI per una prima audizione riservata ex art.18 CCII.

Sulla base delle informazioni raccolte verrà dichiarata o la crisi o l’archiviazione. In caso di dichiarazione della crisi, si procederà con l’individuazione di una serie di misure idonee al superamento della crisi e verrà fissato un termine entro il quale l’imprenditore deve riferire in merito alla loro attuazione. Se, alla scadenza concordata, il debitore non ha ottemperato e non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio ne prende atto e fissa un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei) da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e questa fase sarà direttamente seguita dal relatore, soggetto estraneo all’impresa. Se allo scadere del termine l’accordo con i creditori non è stato raggiunto e la situazione di crisi permane, al debitore sono assegnati 30 giorni di tempo per presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale.

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