La contabilizzazione dell’imposta differita su operazioni di leasing e obblighi di smantellamento: IAS 12

ias 12

Lo IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito, consentendo di definire gli effetti fiscali correnti e differiti relativi:

  • al futuro recupero o estinzione del valore contabile delle attività o passività rilevate nello stato patrimoniale;
  • alle operazioni e agli altri fatti dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio d’impresa.

L’oggetto dell’IAS 12 è la contabilizzazione delle imposte sul reddito che includono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Lo IAS 12 si occupa per l’appunto della contabilizzazione e delle informazioni richieste in merito alle differenze presenti tra i principi contabili e le previsioni fiscali, in quanto la contabilizzazione di molte poste comporta una differenza rispetto alla loro deducibilità fiscale.

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l’importo già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l’eccedenza deve essere rilevata come attività. Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell’imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere rilevato come attività. Mentre, una passività fiscale differita deve essere individuata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non sia un’aggregazione di imprese e che al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile. Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un‘operazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e che al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile.

La fiscalità corrente e differita si rileva attraverso due metodi:

  • Balance sheet liability method: considera le differenze temporanee e tiene conto sia della fiscalità differita che si genera nel Conto Economico, sia di quella correlata ad eventi che interessano direttamente il patrimonio netto;
  • Income statement liability method: considera solo le differenze che hanno interessato il conto economico.

Nel corso di inizio anno 2021, lo IAS 12 ha ricevuto degli emendamenti dalla Fondazione International Financial Reporting Standards. Il principio IFRS sulle imposte sul reddito specifica come le società dovrebbero contabilizzare l’imposta differita su operazioni come leasing e obblighi di smantellamento.

È stato stabilito che le società possano essere esentate dal rilevare l’imposta differita quando rilevano passività o attività per la prima volta. Questa disposizione in precedenza ha fatto emergere un’incertezza sul fatto che l’esenzione si applicasse a transazioni come leasing e obblighi di disattivazione, operazioni per le quali le società riconoscono sia una passività che un’attività.

Con la variante allo IAS 12, l’IFRS definisce chiaramente che l’esenzione non si applica e che le società sono tenute a rilevare l’imposta differita sulle operazioni sopracitate. L’obiettivo delle variazioni è ridurre la diversità nella rendicontazione delle imposte differite sui contratti di leasing e degli obblighi di smantellamento.

Le modifiche sono efficaci per gli esercizi che decorrono al 1° gennaio 2023 o successivamente, con la possibilità di applicarla anticipatamente.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.