Cram down fiscale nel concordato preventivo

crisi impresa

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al dilagare a livello mondiale del virus Covid-19 il legislatore italiano ha prorogato l’entrata in vigore del nuovo Codice delle Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza al 1° settembre 2021 e successivamente ha emanato dei decreti che anticipano ad una data antecedente il 1° settembre 2021 alcune norme.

La Legge 27 novembre 2020, n. 159 che ha convertito il Decreto Legge n. 125/2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2020 e contiene rilevanti modifiche in tema di trattamento dei debiti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Gli articoli 180, 182-bis e 182-ter sono stati modificati in modo importante ed è stata introdotta la possibilità per il Tribunale di poter omologare un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza del voto favorevole dell’Amministrazione Finanziaria se questo è determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla Legge Fallimentare ai sensi dell’art. 177 l.f. e se l’Attestatore attesta che la proposta di transazione fiscale è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria del fallimento. Per effettuare il confronto tra l’alternativa liquidatoria e quella dell’accordo o del concordato la relazione dell’Attestatore dovrà tener conto dei flussi finanziari generati dall’eventuale continuità aziendale, dall’eventuale apporto di finanza esterna e dell’eventuale attività di liquidazione che verrebbe posta in essere all’interno della procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione.

In periodo di forte crisi causato dalla pandemia in atto, con tale modifica della norma si è cercato di contenere l’effetto negativo della crisi economica su miglia di imprese soffocate da debiti e problemi finanziari, cercando di aumentare l’efficacia degli strumenti alternativi al fallimento e garantire un miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

E’ risaputo che spesso l’INPS o l’Agenzia delle Entrate non esprimano alcun giudizio in merito alla proposta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti o esprimano un giudizio negativo, facendo di fatto naufragare il concordato o l’accordo, dato che di solito gli enti impositori sono i maggior creditori del soggetto indebitato.

I crediti ammessi al voto comprendono anche quelli delle varie classi e la maggioranza dei voti deve essere conseguita nel maggior numero di classi.

Un ruolo importante rimane in capo anche al Commissario Giudiziale che dovrà valutare, tramite la relazione ex art. 172 l.f., nel suo complesso la proposta e sempre in tale relazione darà un giudizio sulla fattibilità del piano e della proposta e la convenienza di questa rispetto all’ipotesi liquidatoria.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 ha specificato che la relazione del professionista Attestatore, a riguardo dei crediti tributari e contributivi, dovrà contenere una valutazione e un giudizio in merito al grado di soddisfacimento di tali crediti sia in ipotesi di accordo o concordato sia in ipotesi di liquidazione fallimentare.

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