La consulenza tecnica d’ufficio e l’acquisizione della documentazione medica del danneggiato

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Premessa: i fatti

Nel caso di specie l’attore conveniva in giudizio una compagnia di assicurazioni al fine di vedersi risarcito dei danni subiti a seguito di un sinistro. Danni questi quantificati in euro 36.646,50, oltre interessi e rivalutazione, così già detratto l’acconto di euro 16.000,00 in precedenza versato dalla compagnia.

Il Giudice di prime cure, espletata la fase istruttoria, condannava la compagnia al risarcimento del danno subito da parte attrice che veniva quantificato in euro 14.152,55.

L’attore appellava la sentenza di primo grado contestando un’errata ricostruzione degli elementi di fatto nonchè un’errata valutazione della relazione peritale e della documentazione medica prodotta in atti.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, così la questione veniva posta all’evidenza degli ermellini.

Il principio

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 agosto 2022 n.25604, si è espressa in materia di CTU e di acquisizione di documenti da parte dell’esperto nominato precisando che il CTU medesimo ha la possibilità di acquisire tutti i documenti necessari a fornire risposta ai quesiti sottoposti dal Giudice, ciò anche prescindendo dall’allegazione delle parti in quanto le preclusioni istruttorie a carico delle parti non si applicano alle attività del consulente.

Il potere di acquisizione sopra descritto, però, è necessariamente subordinato alla condizione che i documenti acquisiti non siano volti a fornire prova di fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della propria domanda (o delle proprie eccezioni) o non siano diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.

La decisione della Corte

La questione riguardava la produzione di un CD contenente immagini di esami medici effettuati sul danneggiato che, però, non erano stati prodotti da parte attrice nel proprio atto introduttivo e nemmeno entro i termini di cui alle memorie ex art.183, co.6, c.p.c.

La richiesta del CTU di produzione di tale CD, quindi, risultava tardiva (anche in considerazione del fatto che tale documentazione era nella piena disponibilità di parte attrice).

In particolare, la Corte ha evidenziando che la documentazione (nel caso di specie il CD) di cui il CTU aveva chiesto l’autorizzazione all’acquisizione ineriva “senza dubbio ad un fatto costitutivo della domanda avanzata” dall’attore e che il C.T.U. aveva comunque accertato che la lamentata lesione risultava successiva e indipendente rispetto al sinistro per cui è causa.

Osservava, la Corte, che in merito al contrasto giurisprudenziale formatosi proprio sull’acquisizione dei documenti da parte del CTU, erano intervenute le Sezioni Unite stabilendo che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini concesse allo stesso e nell’osservanza dei principi del contraddittorio tra le parti, “possa acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”.

Tuttavia, tale potere è necessariamente subordinato alla condizione che i documenti acquisiti non siano volti a fornire prova di fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della propria domanda (o delle proprie eccezioni) o non siano diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.

Risultava evidente – nel caso oggetto di causa – che l’acquisizione della documentazione medica su CD, era certamente diretta a fornire prova non solo del danno alla mano (danno originariamente lamentato dal danneggiato), ma anche di un diverso danno al ginocchio, nonché a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento lesivo e detto danno al ginocchio: ne derivava che la documentazione medica di cui si chiedeva l’acquisizione era diretta a provare dei fatti principali dedotti a fondamento della domanda avanzata da parte attrice.

Ne conseguiva, quindi, il legittimo rigetto del ricorso presentato dal danneggiato.

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