La cassazione a sezioni unite sui poteri del CTU

liquidazione-giudiziale

La questione

La questione processuale si vedeva avviata da Tizio, cliente di una Banca, e proseguita poi dagli eredi al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti.

Si rendevano necessarie perizie grafologiche e contabili.

Il Tribunale di primo grado, quindi, disponeva idonee CTU (grafologica e contabile).

Il Giudice condannava i convenuti al risarcimento del danno che, però, veniva limitato in ragione del concorso di colpa di parte attrice.

Si procedeva poi in appello ove la Corte identificava il danno nella misura “pari alla somma di tutti i prelevamenti a firma falsa, esclusi quelli a firma vera detraendo peraltro i versamenti a firma falsa“. Il Giudice d’Appello, però, teneva conto delle risultanze della CTU grafologica, nonostante la rinuncia all’istanza di verificazione che veniva formulata in primo grado.

Si procedeva fino in Cassazione la quale rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa ai poteri del CTU e alla forma di nullità che colpisce la perizia redatta dall’esperto.

Quanto sopra sulla base del fatto che l’efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che essa sia autenticata (o giudizialmente riconosciuta).

Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l’istanza di verificazione.

Se detta istanza non viene formulata, vale la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova.

Ne consegue che la mancata proposizione dell’istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e, pertanto, tale documento non dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte del Giudice.

Gli eredi, quindi, lamentavano da un lato la circostanza per cui il CTU avesse analizzato anche documenti non disconosciuti (ampliando le indagini peritali e, quindi, superando i limiti dell’incarico affidato dal Giudice), dall’altro che, per tali ragioni, sia la perizia che la decisione (che, quindi, sarebbe stata pronunciata in ultrapetizione) sarebbero afflitte da nullità.

La decisione

Gli Ermellini, con sentenza n. 3086 del 01-02-2022, evidenziavano che:

  • il CTU è un soggetto ausiliario del Giudice;
  • le indagini che il CTU deve espletare sono le medesime che compirebbe il Giudice, qualora fosse competente in materia; 
  • i poteri del CTU derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, quindi, non possono oltrepassare i limiti imposti al Giudice stesso;
  • il CTU non è soggetto alle preclusioni imposte alle parti, egli gode degli stessi poteri d’accertamento del Giudice che, quindi, può anche procedere d’ufficio “nel segno caratterizzante della indispensabilità” se le parti sono incorse in preclusioni;
  • il CTU contabile può esaminare anche documenti non prodotti in giudizio benchè relativi a fatti principali che dovrebbero essere provati per iniziativa delle parti.

È quindi necessario capire se acquisire un documento rinvenuto dal perito e non introdotto nel procedimento dalle parti, comporti una nullità relativa (sanabile) o una nullità assoluta.

Le Sezioni Unite, sul punto, così si esprimono: “i vizi che infirmano l’operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell’art. 157 c. 2 c.p.c.”.

Si tratta, quindi, di una nullità relativa che può essere sanata se non viene eccepita dalle parti nel primo momento utile: questo perché l’acquisizione da parte del CTU di documentazione che non è stata prodotta dalle parti senza instaurare prima un contraddittorio sul punto tra le stesse comporta la lesione di un diritto disponibile delle parti e non un interesse del processo.

Se, invece, il CTU esegua accertamenti su tematiche estranee alla domanda violando, appunto, il principio della domanda, allora incorrerà in nullità assoluta (rilevabile anche d’ufficio).

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