Correzioni errori in bilancio

gestione contabilità e tasse

L’errore contabile, presente nel principio OIC 29, viene stabilito come “l’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”. Solitamente, si ha la possibilità di individuare gli errori dovuti a:

  • imprecisioni matematiche di calcolo;
  • scorrette interpretazioni di fatti;
  • negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Viceversa, non sono considerati errori:

  • le variazioni delle valutazioni e delle stime che sono state fatte in base alle informazioni ed ai dati disponibili in un determinato momento;
  • l’adozione di criteri contabili fatta in base a informazioni e a dati disponibili in quel momento, ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata.

Nelle medesime situazioni, in caso di utilizzo, le informazioni e i dati dovranno essere raccolti ed utilizzati con una particolare diligenza.

Gli errori contabili vengono classificati in due categorie:

  • errori rilevanti;
  • errori non rilevanti.

La rilevanza di un errore dipende dalla sua dimensione e dalla sua natura e dovrà essere valutata nel suo contesto. Solitamente, un errore può essere definito rilevante se, individualmente, ovvero insieme ad altri errori, è tale da poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori che valutano il bilancio.

L’Organismo Italiano Contabile n.29 non fornisce riferimenti o standard per capire le circostanze in presenza delle quali un errore possa essere considerato rilevante o non. Quindi, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. Una volta verificata l’esistenza, l’errore deve rilevato nel momento della relativa individuazione e, allo stesso tempo, quando sono disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento.

In particolare:

  1. a) se l’errore viene rilevato prima della chiusura dell’esercizio: sarà sufficiente annullare o modificare la scrittura contabile originaria mediante una scrittura di rettifica rispetto a quella errata, oppure mediante la rilevazione della scrittura omessa o l’eliminazione di quella duplicata;
  2. b) se, invece, l’errore è stato commesso in esercizi precedenti: la correzione dipende dalla rilevanza o meno del caso.

Qualora l’errore non sia rilevante, la correzione dovrà essere contabilizzata opportunamente:

  • nel conto economico del bilancio d’esercizio dove è stato individuato e in corrispondenza della voce a cui afferisce;
  • senza alcuna rideterminazione dell’esercizio precedente ai fini comparativi.

Dopo l’individuazione dell’errore nei bilanci precedenti, l’impresa dovrà correggerli retroattivamente nel primo esercizio. La correzione dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità:

  • se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, occorre rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
  • se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, è necessario rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Ai fini del trattamento fiscale, la correzione degli errori contabili è stata analizzata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31/E/2013 e nella 7/E/2011. L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto non compatibile il principio di derivazione rafforzata con l’obiettivo di dare rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili rilevanti e non. Nelle circolari viene definito che i componenti di reddito rilevati in bilancio conseguentemente alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti positivi o negativi nel relativo bilancio di competenza, non possono avere rilevanza fiscale immediata in quanto non possiedono i requisiti legittimanti né per la deduzione delle sopravvenienze passive ai sensi dell’art. 101 del TUIR, né per l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive ex all’art. 88 del TUIR. Nondimeno, con l’obiettivo di ottenere rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili, bisognerebbe presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l’accertamento. 

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