Implicazioni connesse al concordato minore

Gli effetti del concordato minore sui differenti soggetti coinvolti, debitore e creditori

Il concordato minore è disciplinato dagli artt.74 e ss. Del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

Secondo il nuovo Codice è possibile avere due tipologie di concordato minore: una con continuità aziendale e l’altra senza continuità. L’art.74 CCII dispone, infatti che i debitori in sovraindebitamento di cui all’art.2, comma 1, lett. c), quali il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start -up, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando questa consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale.

Al secondo comma del medesimo articolo, invece, statuisce che al di fuori della continuità aziendale, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei crediti.

Come dev’essere il contenuto della proposta di concordato?

Nonostante la proposta di concordato minore ha contenuto libero, gli articoli 75 e 76 CCII stabiliscono un elenco della documentazione che deve essere allegata alla domanda nonché un preciso contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC che deve anch’essa essere allegata.

In particolare, la relazione deve contenere:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
  5. l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
  6. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  7. l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Quando il concordato minore è inammissibile?

La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Quali sono gli effetti del concordato minore?

Durante la procedura instaurata davanti al Tribunale in composizione monocratica, si producono diversi effetti. Di seguito, si riporta un elenco delle molteplici conseguenze che derivano dall’instaurazione del concordato minore:

  • Il deposito della domanda sospende, infatti, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i creditori non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt.2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo cc (art.76 quinto comma CCII).
  • Ulteriore effetto, a maggior tutela del debitore, è costituito dal divieto e sospensione, sotto pena di nullità, di instaurare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi, acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art.art.78 secondo comma lett.d).
  • La trascrizione del decreto di apertura della procedura sui beni mobili e immobili registrati (art.78 secondo comma lett.b).
  • Durante il procedimento, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata pubblicata la pubblicità del decreto (art.78 quinto comma CCII).
  • L’art.79 comma 4 CCII statuisce che “il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili”. Dal presente comma sembrerebbe derivare, quindi, che tutti gli effetti che sorgono nei confronti della società, sorgono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
  • Infine, altra conseguenza prevista dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza è che di regola il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso ma, è possibile prevedere delle eccezioni nel piano (art.79 quinto comma CCII).

In conclusione, numerosi sono gli effetti che scaturiscono dal concordato minore e che incidono, a parere della scrivente, positivamente sul sovraindebitato.

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