Eredità giacente

diritto ereditario

Premessa: differenza tra eredità giacente e vacante.

La giacenza è una condizione che si verifica nelle situazioni di incertezza ul patrimonio ereditario: essa ha luogo quando il chiamato all’eredità non ha ancora accettato o quando non si ha notizia di eventuali eredi in vita del de cuius.

L’eredità giacente.

Quando una persona muore, si apre la successione mortis causa, per cui il suo patrimonio è disponibile per essere trasmesso agli eredi.

Col termine eredi identifichiamo i soggetti espressamente indicati dal de cuius, ovvero i successori testamentari, citati nelle disposizioni di ultima volontà; in mancanza di testamento, si annoverano come eredi i successori legittimi o successibili. In quest’ultima categoria si annoverano il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado (cfr. art.565 c.c.).

Essi divengono eredi con l’accettazione dell’eredità che può avere due forme: pura e semplicemente o con beneficio di inventario.

In estrema sintesi, se gli eredi hanno optato per l’accettazione pura e semplice rispondono dei debiti ereditari con tutto il loro patrimonio. Per contro, con il beneficio di inventario – disciplinato dall’art.484 c.c.,-  i chiamati rispondono nei limiti dei beni contenuti nel compendio ereditario.

Tutto ciò premesso, può accadere che: i chiamati all’eredità non abbiano accettato o rinunciato, che non vi siano chiamati all’eredità o non si sappia se siano in vita.

In tutti questi casi l’asse ereditario è senza titolare e si parla di eredità giacente. Tale istituto offre solo una soluzione provvisoria alla fase di incertezza giuridica che si è venuta creando.

Conseguenze dell’eredità giacente.

L’asse ereditario rimane senza titolare e per questa ragione, la legge prevede, su istanza degli interessati o d’ufficio, la nomina di un curatore dell’eredità al fine di compiere gli atti conservativi necessari a proteggere il patrimonio da eventuali pregiudizi e soddisfare i creditori. Difatti, esistono beni che si deteriorano o che terzi vantano dei diritti su di essi: il curatore deve provvedere alla tutela anche e soprattutto di quei beni.

Normativa di riferimento.

Gli articoli di riferimento sono i seguenti:

  • 528 c.c. in materia di nomina del curatore, art. 529 c.c. sugli obblighi del curatore, art. 530 c.c. sul pagamento dei debiti ereditari, art. 531 c.c. su inventario, amministrazione e rendimento dei conti, art. 532 c.c. sulla cessazione della curatela per accettazione dell’eredità;
  • 781 c.p.c. sulla notificazione del decreto di nomina, art. 782 c.p.c. sulla vigilanza del giudice, art. 783 c.p.c. sulla vendita dei beni ereditari, art. 193 disp. att. c.p.c. sul giuramento del curatore.

Cessazione della curatela. La curatela cessa non per abbandono dell’ufficio da parte del curatore, ma nei casi di:

  • accettazione dell’eredità da parte del chiamato;
  • esaurimento dell’attivo ereditario;
  • accertamento della mancanza di chiamati all’eredità.
    In tale ultima ipotesi viene dichiarata la vacanza ereditaria e l’unico successore è lo Stato.

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