Il recupero del credito. Premesse e definizioni

credito liquido e certo

Premessa

È essenziale analizzare, primariamente, la definizione di obbligazione e dei soggetti del rapporto obbligatorio.

L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (detto debitore) è vincolato ad eseguire una prestazione suscettibile di valutazione economica nei confronti di un altro soggetto (detto creditore).

Nel rapporto obbligatorio emerge quindi:

  • Il fattore soggettivo: la presenza di due soggetti, il debitore e il creditore;
  • La prestazione: essa può consistere sia in un comportamento positivo (un facere) sia in un comportamento negativo (un non facere) ma deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. La prestazione, inoltre, deve essere suscettibile di esecuzione: deve, quindi, essere possibile; deve essere lecita: non contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; deve essere determinata o determinabile.

Il titolo esecutivo

Il recupero giudiziale del credito presuppone che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è un documento che consente di esercitare l’azione esecutiva, della quale esso rappresenta condizione necessaria e sufficiente. 

  • condizione necessaria? Se si è privi di tale documento non si può attivare il procedimento esecutivo;
  • condizione sufficiente? Basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per attivare la procedura esecutiva.

L’art.474 c.p.c. identifica due tipi di titoli esecutivi:

  • quelli di formazione stragiudiziale;
  • quelli di formazione giudiziale.

I titoli di formazione stragiudiziale sono quelli che si sono formati al di fuori delle aule di giustizia e si tratta di: scritture private autenticate, cambiali e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo (come l’assegno), gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e le decisioni delle istituzioni dell’UE e i titoli esecutivi europei. 

I titoli di formazione giudiziale si formano, invece, all’interno delle aule di giustizia: sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Tra questi assumono estrema rilevanza i decreti ingiuntivi.

Lo strumento di recupero del credito più veloce: il procedimento monitorio

Quando il creditore si veda impossibilitato a recuperare il proprio credito tramite semplici richieste di pagamento, potrà utilizzare lo strumento del procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo o provvedimento monitorio è uno strumento rapido ed efficace per permettere al creditore il recupero del proprio credito. Garantisce, infatti, al ricorrente un titolo esecutivo, in tempi brevi, per aggredire i beni del debitore. Il creditore, per ottenere la pronuncia di un decreto ingiuntivo, deve:

  • essere titolare di un diritto di credito
  • avere una prova scritta del credito vantato.

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