Il recupero del credito. Crediti certo, liquidi ed esigibili

credito liquido e certo

Premessa

Come anticipato nei precedenti articoli, colui che vanta un credito può agire per vie giudiziali al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento del dovuto.

È però necessario chiarire che il creditore, per poter recuperare le somme attraverso il procedimento monitorio, dovrà vantare un credito certo, liquido ed esigibile.

Debito certo

Un debito si definisce certo quando vi sono degli elementi che dimostrano l’esistenza del credito e il diritto del creditore a ricevere la somma dovuta; in sostanza quando la sussistenza del debito risulta evidente nel suo contenuto e nelle sue limitazioni dagli elementi indicati nel titolo esecutivo (ricordiamo che il titolo esecutivo è un documento che consente di esercitare l’azione esecutiva, della quale esso rappresenta condizione necessaria e sufficiente) o, comunque, quando non è controverso nella sua esistenza. 

Un esempio: l’ipotesi più comune è quella in cui il creditore debba ottenere il pagamento di una fattura. Nonostante la fattura sia pacificamente “accettata” quale documento comprovante il credito nel procedimento monitorio, è bene evidenziare che – trattandosi di documento di produzione unilaterale – il creditore dovrà essere in possesso anche di elementi ulteriori (es. il contratto / bolle di consegna che forniscano la prova dell’effettiva consegna della merce al debitore ecc).

Debito liquido

Un debito si definisce liquido quando il suo ammontare risulta identificato in misura determinata e non in modo generico. Sul punto è bene precisare che l’importo dovuto non è necessario che sia indicato precisamente nel suo esatto ammontare, ciò che rileva è che esso sia desumibile dal titolo: in sostanza che il titolo contenga gli elementi necessari per calcolare l’ammontare dovuto.

Un esempio: nelle fatture viene effettivamente indicato l’ammontare delle somme dovute, in questo caso il debito è certamente liquido. Si immagini però il caso in cui un soggetto sia creditore nei confronti di un altro di somme a titolo di risarcimento di un danno subito, ad esempio un danno derivante da responsabilità medica. In questo caso l’ammontare del risarcimento dovuto non potrà dirsi liquido fino al momento in cui (normalmente) il Giudice quantificherà l’esatta somma del risarcimento, l’esatta somma che il debitore dovrà riconoscere al creditore danneggiato.

Debito esigibile

Un debito si definisce esigibile quando non è sottoposto a termini o condizioni.

Nel caso in cui il debito sia sottoposto ad un termine, esso dovrà essere scaduto.

Ad esempio: solitamente sulle fatture emesse è prevista una data entro cui dovrà avvenire il pagamento dell’importo dovuto: solo dopo tale data il debito potrà definirsi esigibile.

Oppure: un soggetto promette ad un altro di pagare una certa somma solo al verificarsi di una determinata condizione (ti darò 1.000,00 euro quando tornerai dal viaggio di nozze), in questo caso il debito sarà esigibile solo al verificarsi della condizione prevista (nell’esempio precedente al rientro dal viaggio di nozze).

In generale può quindi dirsi che un debito diviene esigibile – cioè che può essere richiesto – quando è ormai spirato il termine entro il quale il debitore poteva adempiere.

Sul punto è importante fare attenzione anche al limite di prescrizione, ossia il momento oltre il quale un determinato diritto si estingue.

In generale, quando la legge non disponga diversamente, la prescrizione ordinaria è di 10 anni. Ciò implica che, per tutte quelle tipologie di crediti per i quali non è prevista una specifica disciplina, il creditore non potrà pretendere alcunché dal proprio debitore se, entro i primi 10 anni, non ha formalmente richiesto l’adempimento. In altri casi, invece, la durata della prescrizione è più breve (es. 1, 2, 3, 5 anni).

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