Il rapporto tra il processo penale e la procedura di sovraindebitamento: sia con la Legge 3/12 e il Codice della Crisi d’Impresa.

Crisi da sovraindebitamento

Esdebitazione e Legge del sovraindebitamento n.3/12

L’art. 14-terdecies l. n. 3/12 subordina la concessione del beneficio dell’esdebitazione all’assenza di condanne definitive per i reati di cui all’art. 16 della medesima legge. Trattasi di reati commessi al fine di simulare il possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura, ovvero di reati commessi durante o dopo la procedura in violazione dell’accordo.

A tal proposito, è stato affermato in dottrina che «l’apertura del procedimento prevede già la valutazione giudiziaria sull’esistenza di comportamenti commissivi di rilevanza penale e che in presenza di tali elementi non si ravvede la possibilità dell’ammissione del sovraindebitato alla procedura. Da cui ne consegue che la maggior parte degli interpreti ritenga che la valutazione debba essere eseguita sul comportamento tenuto dal sovraindebitato in vigenza della procedura» (Tribunale di Ferrara, Giudice dott.ssa Ghedini Anna): secondo tale interpretazione, dunque, condotte penalmente rilevanti del debitore potrebbero fondarne l’esclusione dal beneficio dell’esdebitazione solo se realizzate nel corso della procedura e non prima dell’apertura della stessa.

A ciò si aggiunga che il Tribunale di Udine, in data 25/6/12, ha statuito che una condanna per bancarotta semplice documentale non impedisce la concessione del beneficio della liberazione dai debiti residui, sulla base della considerazione che quest’ultimo reato non sarebbe espressamente previsto come causa ostativa dall’art. 142 l. fall. e che tale norma non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva.

Esdebitazione e Codice della Crisi d’Impresa:

Il nuovo CCII, all’art. 280, detta una disciplina che appare peggiorativa per il debitore. L’esdebitazione, infatti, è esclusa se il debitore è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui alla lettera a): trattasi della bancarotta fraudolenta, dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, nonché di altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa. Quest’ultima è una categoria residuale in cui rientra pacificamente l’emissione di fatture false, trattandosi di attività necessariamente connesse all’esercizio dell’impresa.

Come si vede, l’esclusione dal beneficio è subordinata alla presenza di una condanna definitiva per i reati che si sono detti. Pertanto, qualora non si sia ancora formato il giudicato, l’esdebitazione può essere riconosciuta «solo all’esito del relativo procedimento»: così dispone testualmente l’ultima parte della lettera a) dell’art. 280 CCII.

In ogni caso, tale nuova disciplina dovrebbe entrare in vigore nel mese di maggio 2022. Ciò, tuttavia, non significa che essa inizierà ad applicarsi alle procedure già pendenti in quella data. Infatti, l’art. 390 CCII espressamente stabilisce che «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

Pertanto, nell’ipotesi di procedure già aperte, chi scrive ritiene che alle stesse possa continuare ad applicarsi la disciplina attualmente in vigore, la quale – lo si ribadisce – esclude dall’esdebitazione solo quei soggetti che abbiano riportato condanne definitive per i delitti di cui all’art. 16 l. 3/12. Ciò dovrebbe essere sufficiente a consentire la concessione dell’esdebitazione: peraltro, a tale conclusione si può pervenire anche valorizzando la ratio della predetta norma, che menziona condotte accomunate da un intento fraudolento nei confronti dei creditori, condotte che nel caso di specie non appaiono integrate.

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