Il pre-concordato o concordato in bianco

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Con il concordato in bianco (o pre-concordato) il debitore fa richiesta al Tribunale, ai sensi dell’art. 161 c. 6 L.F., di anticipare le tutele che caratterizzano la procedura di concordato preventivo chiedendo di vedersi riconosciuto un termine entro il quale dovrà predisporre il piano di concordato e la relativa documentazione. 

Con il pre-concordato il debitore ottiene la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la protezione del proprio patrimonio in anticipo rispetto ai termini ordinari.

Domanda di pre-concordato

Nel ricorso presentato in Tribunale il debitore fa domanda di accesso, con riserva, al concordato preventivo depositando insieme alla domanda i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei singoli crediti  in modo da consentire al Tribunale di valutare almeno la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell’impresa.

La documentazione restante dovrà essere depositata in Tribunale entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni,  prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni; tale termine dovrà essere fissato dal Giudice.

La domanda di concordato in bianco dovrà essere pubblicata nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito della domanda in cancelleria.

A seguito della pubblicazione nel Registro delle Imprese:

  • si fa divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;
  • si può richiedere l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la data di pubblicazione;
  • si riscontra l’impossibilità di acquisire senza autorizzazione diritti di prelazione con effetto rispetto ai creditori concorrenti.

Problematiche del concordato in bianco

Negli anni si sono verificati casi di abuso dell’istituto del concordato in bianco. L’abuso si ravvisa qualora il debitore viola “i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizzi strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti”.

Casi di abuso nel concordato in bianco si hanno quando il debitore utilizza la procedura all’unico scopo di rimandare la dichiarazione di fallimento.

Quando il giudice ravvisa che ci sia stato abuso dell’istituto del concordato in bianco rigetta la domanda.

Per monitorare l’operato del debitore il giudice nomina un Commissario giudiziale che dovrà vigilare sugli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall’imprenditore nonché sugli atti straordinari da lui compiuti.

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore dovranno essere preventivamente autorizzati dal Tribunale.

Il debitore sarà tenuto anche a depositare, di solito con cadenza mensile, una informativa periodica contenente una relazione in merito alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta per la predisposizione del piano e della proposta.

Se dovesse essere già pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per il deposito degli atti è, fissato in 60 giorni, prorogabile per un periodo di pari durata, in presenza di giustificati motivi.

Nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per evitare che si utilizzi l’istituto del pre-concordato per rinviare la dichiarazione di fallimento, il termine concesso dal giudice è stato ridotto da 30 a 60 giorni.

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