Il pignoramento. Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi.

Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi

Premessa

Come anticipato nei precedenti articoli relativi al procedimento monitorio, il creditore – al fine di ottenere il recupero delle somme di sua spettanza – potrà agire in sede giudiziale per ottenere un titolo che legittimi l’esecuzione forzata sui beni del debitore.

A seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo (o di qualsiasi altro titolo che legittimi l’esecuzione forzata sui beni del debitore), il creditore potrà procedere con i vari atti di esecuzione volti a recuperare coattivamente il credito vantato.

Il primo passo è quello di notificare al debitore un atto di precetto: è l’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore lo specifico obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dando altresì avviso che – in caso di mancato adempimento entro un determinato termine (solitamente di 10 giorni) – procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

La giurisprudenza qualifica il precetto come un atto stragiudiziale, un atto preliminare all’esecuzione poiché destinato esclusivamente al debitore e non, invece, al giudice. È quindi un atto finalizzato a richiedere l’adempimento, prima che il creditore proceda con l’esecuzione forzata.

L’atto di precetto deve contenere necessariamente l’intimazione (va precisamente indicato quale sia l’obbligo da adempiere di modo da consentire al debitore l’esatto adempimento), l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore (ad esempio il decreto ingiuntivo emesso), la previsione di un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento che – in caso di mancato adempimento – il creditore procederà all’esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata sui beni del debitore

Nel caso in cui il debitore non adempia, allora il creditore potrà agire in via esecutiva e:

se il debitore è proprietario di beni immobili (come un appartamento o un terreno), il creditore potrà optare per l’esecuzione immobiliare oppure per l’iscrizione di ipoteca.

L’ipoteca, infatti, attribuisce al creditore il diritto di: espropriare il bene su cui è costituita (ius distrahendi) e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato dell’espropriazione forzata (ius praelationis).

L’ipoteca può essere iscritta anche su un bene che non è di proprietà esclusiva del debitore (ad esempio, se l’appartamento appartiene solo al 50% al debitore). 

L’espropriazione immobiliare deve attivarsi entro massimo 90 dalla notifica del precetto: sarà necessario notificare al debitore un atto di pignoramento con la precisa indicazione di tutti gli estremi idonei a identificare in maniera univoca il bene che si intende pignorare e, infine, trascrivere l’atto nei registri immobiliari: l’atto notificato al debitore e la nota di trascrizione nei registri saranno poi depositati dal creditore in Tribunale.

Il creditore dovrà poi formulare richiesta al Giudice per la vendita dell’immobile in oggetto che si svolgerà con le modalità di asta con o senza incanto.

Il creditore, quindi, potrà soddisfarsi sul ricavato della vendita.

se il debitore è titolare di uno stipendio o percepisce una pensione o è titolare di un conto corrente, lo strumento a cui ricorrere è l’esecuzione presso terzi. Questo tipo di pignoramento ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi (es. banche, datori di lavoro ecc.);

se, invece, il debitore possiede beni mobili, il creditore potrà agire con l’esecuzione mobiliare. In questo caso l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, ricercherà i beni del debitore e ne redigerà il relativo verbale. A questo punto il creditore potrà chiedere la vendita dei beni pignorati e soddisfarsi sul ricavato.

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