Il lavoro autonomo occasionale: che cos’e’ e come deve essere comunicato

lavoro occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile e successivi ed è “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un servizio o un’opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. 

In sostanza, assume le stesse caratteristiche del lavoro autonomo ma si differenza per il fatto che viene svolto con occasionalità, cioè è un’attività che non è abituale o continuativa.

Il lavoro autonomo occasionale deve avere i seguenti requisiti:

  • pagamento di un corrispettivo;
  • mancanza del vincolo di subordinazione con il committente;
  • assenza nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
  • occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
  • autonomia in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera l del TUIR, un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente rientra nel gruppo dei redditi diversi e alla percezione del pagamento, il lavoratore autonomo occasionale dovrà emettere la ricevuta, costituendo quietanza di pagamento, e dovrà applicare una marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro. Nella ricevuta verrà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto.

Il committente, se si tratta di azienda oppure di lavoratore autonomo, costituirà il sostituto d’imposta che verserà per conto del contribuente la ritenuta e nell’anno fiscale successivo, certifica i compensi e le ritenute emettendo la certificazione unica.

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 44 del decreto legge 2691/2003 convertito in legge 326/03, ha disposto che per i compensi percepiti in un anno superiori a 5.000 euro si ha l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata e del versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, sulla ricevuta di pagamento, il lavoratore dovrà indicare l’aliquota relativa al contributo previdenziale.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.

Per i compensi percepiti inferiori a 5.000 euro, i lavoratori autonomi occasionali non sono soggetti all’iscrizione e al versamento dei relativi contributi.

Per contrastare l’uso di questo strumento per nascondere una posizione lavorativa da dipendente, a decorrere dal 21/12/2021 anche i rapporti di collaborazione autonoma occasionale dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro.

Lo prevede il nuovo articolo 14 del Decreto legislativo 81/2008 modificato dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021, come modificato dalla Legge di conversione del 17/12/2021 n. 215.

Le modalità di adempimento sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato del lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro del 11/01/2022 ha fornito le seguenti indicazioni in merito a tale comunicazione:

  • tempistiche: l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 Gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 Gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

  • Modalità di comunicazione: nelle more dell’aggiornamento ed integrazione degli applicativi in uso per le comunicazioni relative al lavoro intermittente la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale competente per il luogo dove viene svolta la prestazione.
  • Contenuto della comunicazione: quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  1. dati del committente e del prestatore;
  2. luogo della prestazione;
  3. sintetica descrizione dell’attività;
  4. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  5. ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

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