Il principio lavoristico nella Costituzione della Repubblica

“Senza il diritto al lavoro la persona perde la sua dignità”. (Stefano Rodotà)

Il diritto del lavoro è una disciplina giuridica relativamente recente, si sviluppa a partire dalla prima metà dell”800, quando emerse la necessità di conciliare le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle della produzione.

L’insieme delle norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore è racchiuso in quel ramo del diritto, noto come “diritto del lavoro”. Lo stesso si compone da discipline inerenti ai rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto sindacale, in cui si coinvolgono le associazioni che rappresentano le parti del rapporto. 

Il perno giuridico che orienta questa disciplina di relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, è il contratto, o meglio, la prestazione lavorativa di fatto (cfr art.2126 c.c.). in questo breve accenno introduttivo, non deve essere dimenticato che il lavoratore si pone in una posizione di inferiorità economica rispetto al datore di lavoro: per questo motivo è univocamente riconosciuto come la parte più debole del contratto o del rapporto.

Quale lo scopo quindi del diritto del lavoro?

il diritto del lavoro ha come fine primario quello di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro.

Le fonti legislative

Le fonti del diritto del lavoro si possono riassumere in tre categorie:

  • fonti statuali o legislative;
  • fonti internazionali, o sopranazionali;
  • fonti contrattuali e sindacali.

Riferimenti normativi in Costituzione

  • Articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
  • Articolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
  • Articolo 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.
  • Articolo 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.

Le fonti legislative.

  • il codice civile, che tratta del lavoro nel libro quinto,
  • la legge 15/7/66 n. 604, modificata dalla legge11/5/90 n. 108 sui licenziamenti individuali,
  • legge 20/5/70 n. 300, nota come “Statuto dei lavoratori”;
  • legge 11/8/73 n. 533 sulle controversie individuali di lavoro,
  • legge 9/12/77 n. 903, integrata poi dalla successiva legge 10/4/91 n. 125, sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro,
  • legge 12/6/90 n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
  • legge 28/2/87 n. 56 e legge 27/7/1991 n. 223 sul mercato del lavoro,
  • legge 8/8/95 n. 335 sulla riforma del sistema pensionistico
  • legge 30/3/03, detta anche “riforma Biagi”.

Questo articolo ha lo scopo di introdurre il lettore alla materia e darne i giusti riferimenti giuridici, a cui seguiranno approfondimenti specifici in tema di:

  • Diritti del lavoratore.
  • Cosa si intende per diritto antidiscriminatorio.
  • DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E DIGNITA’ DEL LAVORATORE
  • Il diritto antidiscriminatorio tra leggi costituzionali e europee.
  • Tecnologia e smart working: il rischio TECNOSTRESS
  • Lavoro e digitale, quali le professioni emergenti.

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