Il gratuito patrocinio nella crisi da sovraindebitamento

La L.3/12 che disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento consente al debitore che si trova in sovraindebitamento – cioè la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie   obbligazioni, ovvero   la   definitiva incapacità di adempierle regolarmente – consente al soggetto di ottenere l’esdebitazione.

È evidente, inoltre, che il sovraindebitato ha difficoltà ad accedere alla procedura proprio a causa dei costi da sostenere quali: 

  • il compenso dell’OCC o del Gestore quale professionista avente funzioni di OCC;
  • il compenso del professionista (avvocato, commercialista) incaricato a seguirlo per comprendere quale procedura scegliere (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio).

Essendo il soggetto, una persona con molti debiti, lo stesso ha risorse minime o addirittura non ne ha (per esempio l’incapiente) e pertanto, molto spesso, rinuncia a entrare in procedura proprio perché non può sostenere i costi di procedura.

La Legge 3/12 non ha previsto la possibilità di poter beneficiare dell’istituto del Gratuito patrocinio che consente alla parte di avere un proprio avvocato gratuitamente. Infatti, il D.P.R., 30/05/2002 n° 115, art.75 afferma che “è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

L’art.76 I e II comma del predetto D.P.R. afferma inoltre le condizioni per poter accedere al gratuito patrocinio tra cui “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.

Sembra ovvio affermare che il sovraindebitato possa avere i requisiti indicati dal D.P.R. tuttavia, la Legge sul sovraindebitamento non indica la possibilità di usufruire di tale istituto.

L’unico Tribunale che si è affermato favorevole al gratuito patrocinio a favore del sovraindebitato è stato il Tribunale di Torino con la sola sentenza VI sezione del 16/11/17 Giudice dott.ssa Cecilia Marino.

Senza dubbio, la possibilità di far utilizzare il gratuito patrocinio anche ai sovraindebitati consentirebbe un maggior numero di domande ad accedere alla procedura di sovraindebitamento e sarebbe costante con la ratio della Legge n.3/12 che ha lo scopo di dare un’ulteriore possibilità al debitore nel rientrare nel circolo economico sociale.  

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