Diritto d’autore vs diritto all’immagine

asta giudiziaria

Quotidianamente siamo esposti ad enormi mutazioni in ogni settore dell’attività umana. Le nuove tecnologie rappresentano sicuramente un’opportunità sul fronte evolutivo, ma comportano anche numerose complicazioni a livello giuridico, in particolare per quanto concerne il bilanciamento tra il diritto d’autore e il diritto all’immagine pubblicata su un social network.

Prima di giungere alla conclusione, risulta opportuno fare una premessa ed enucleare gli aspetti di base di entrambe le discipline.

  1. 633/1941

Fin dal 1876 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il valore intellettuale delle fotografie, in particolare la tutelabilità di tali opere tramite diritto d’autore. Ma solo con il Regio decreto n.1949, a seguito di un periodo nel quale la giurisprudenza si era distaccata da questa prima impostazione, la fotografia è definitivamente riconosciuta come opera d’arte intellettuale.

Per opera dell’ingegno si intende un qualcosa di concreto, realizzato su diversi supporti, che viene ad esistenza in un certo momento, e che rappresenta una forma di espressione della propria creatività. La realizzazione dell’opera è la condizione sine qua non né il copyright, né il diritto d’autore avrebbero significato.

Ad oggi la disciplina in materia di copyright [1] è contenuta nella legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con la specifica che si sono succedute nel tempo diverse modifiche e integrazioni del testo, anche in relazione all’intervento della legislazione europea.

Lo scopo ultimo del copyright è di proteggere coloro i quali risultino essere autori di nuovi contenuti creativi ed originali, garantendo loro il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare l’opera in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge. Tra i diritti da tenere in considerazione emerge il diritto di riproduzione, trascrizione, comunicazione al pubblico. Inoltre, rileva la personalità dell’autore, cd diritto morale dell’autore per la rivendicazione della paternità dell’opera e l’opposizione dinanzi a deformazione, mutilazione o altra modificazione a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o reputazione.

DIRITTO ALL’IMMAGINE

Nel dispositivo dell’art. 10 cc si legge che qualora l’immagine di una persona […] sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa […] l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento del danno. 

Il diritto all’immagine è un aspetto del più ampio diritto alla riservatezza personale (the right to be let alone) ed è una specificazione del diritto all’identità personale, cioè ciascun individuo ha diritto ad essere riconosciuto come sé medesimo. 

È indispensabile collegare la norma sopracitata con gli articoli 96-97 della L. 633/1941, in quanto il primo impedisce la pubblicazione, l’esposizione o la messa in commercio di un’immagine senza il consenso della persona ritratta. Mentre il secondo riferisce una serie di ipotesi in cui la riproduzione dell’immagine, pur in assenza di consenso, è giustificata da: 

  • Notorietà del soggetto;
  • Ufficio pubblico coperto;
  • Necessità di giustizia o di polizia;
  • Scopi scientifici, didattici o culturali;
  • La riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

In ogni caso sussiste il divieto se, dall’esposizione dell’immagine considerata, derivi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona. 

Di chi sono le immagini postate sui social network?

In termini generali, è possibile affermare che le immagini postate sui social network sono del titolare dei diritti d’autore, quindi di chi ha scattato la foto, ma, per il loro utilizzo, incontrano il limite dei diritti di terzi ritratti nella foto, ai sensi dell’art. 97 L.d.A. 

Al contempo questi ultimi non possono utilizzare le fotografie predette in modo autonomo ed esclusivo, senza l’autorizzazione dell’autore e l’eventuale corresponsione di una somma per i relativi diritti, salvo il caso delle cd royalty free o opere non coperte da copyright, come quelle di dominio pubblico.

Pertanto, possiamo considerare complesso il bilanciamento tra diritto d’autore e diritto all’immagine, così come non è immediata la ponderazione degli interessi in gioco. Per questo motivo si reputa opportuna l’applicazione di un approccio basato sul criterio case by case (caso per caso), ossia evitando ogni automatismo e valutando pienamente tutte le circostanze intervenute nella singola fattispecie.

[1] in questo contributo si utilizza il termine copyright di stampo anglosassone come sinonimo di diritto d’autore, sebbene risulti necessario specificare l’esistenza di una distinzione tra i concetti: il primo prettamente economico; il secondo più complesso e comprensivo non solo dell’attività creativa dell’autore, bensì anche dei suoi diritti morali.

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