Il fondo patrimoniale è un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia con la Legge 151 del 1975. È disciplinato a partire dall’articolo 167 e fino all’articolo 171 del codice civile.
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione che viene costituito attraverso l’atto di un atto e che permette ai coniugi di destinare un complesso di beni ai bisogni della famiglia e può trovare applicazione indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano scelto il regime della separazione o della comunione legale dei beni.
Si possono destinare a fondo patrimoniale esclusivamente:
- beni immobili: abitazioni, pertinenze, negozi, uffici, laboratori, terreni;
- mobili registrati: autoveicoli, motoveicoli;
- titoli di credito purché nominativi (es. le azioni).
Il fondo patrimoniale non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi (come invece avviene con il trust), ma implica solo che il bene medesimo viene assoggettato a una destinazione che è vincolante: soddisfare i bisogni della famiglia e preservarla contro eventuali difficoltà future.
Il fondo patrimoniale si costituisce mediante una convenzione matrimoniale che necessita la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni. Il fondo patrimoniale va successivamente annotato, a cura del notaio, a margine dell’atto di matrimonio ai fini della sua opponibilità e, qualora il vincolo riguardi beni immobili, viene anche trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
I coniugi sono liberi di stabilire il contenuto dell’atto di costituzione, nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo e l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Inoltre, i coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.
L’effetto maggiormente rilevante collegato alla costituzione dell’istituto del fondo è che i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati a fondo patrimoniale per debiti contratti dai coniugi per scopi “estranei ai bisogni della famiglia”, limitando in questo modo la possibilità, per una determinata categoria di creditori, di agire esecutivamente sui beni vincolati.
I creditori potranno aggredire i beni del fondo patrimoniale e i suoi frutti nei seguenti due casi:
- se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;
- se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.
E’ importante precisare però che i creditori, in presenza di determinate condizioni, possono chiedere l’inefficacia dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale attraverso l’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 codice civile entro cinque anni dalla data dell’atto; inoltre, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 2929 bis codice civile che, in costanza di determinati presupposti, consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene ancorché non abbia preventivamente ottenuto la sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto.
Il fondo patrimoniale termina in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché il fondo patrimoniale ha come scopo quello di garantire i bisogni primari della famiglia, esso viene meno per mutuo consenso dei coniugi, o in caso di divorzio, salvo che vi siano figli minori poiché in quest’ultimo caso dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Inoltre, in caso di morte di uno dei coniugi, qualora il bene conferito nel fondo fosse stato di proprietà del defunto, quest’ultimo si trasferirà agli eredi. Nel caso in cui il bene inserito nel fondo fosse di proprietà del coniuge rimasto in vita non entrerà a far parte dell’asse ereditario. Infine, se non è stata prevista la riserva di proprietà del bene, esso sarà da considerarsi in comproprietà dei coniugi al 50% e quindi solo una metà farà parte dell’eredità.