Il divorzio e la separazione

separazione coniugi

Trasferimenti patrimoniali

Premessa

È noto che la fase di separazione e di divorzio siano di particolare delicatezza, sia per quanto riguarda lo stato emotivo dei coniugi, sia in riferimento al riguardo nello svolgimento di particolari operazioni.

Va tenuto conto che l’art. 1322 c.c. – che sancisce l’autonomia contrattuale – consente ai coniugi che si trovano in questa fase delicata, di raggiungere accordi, anche atipici, patrimoniali purchè meritevoli di tutela.

Non solo, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o di divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e altre tasse: emerge, quindi, la convenienza delle disposizioni patrimoniali in tali sedi.

Accordi patrimoniali dei coniugi

Alcune pronunce di Cassazione (ad es. Cass. Civ. sent. 24321/2007) evidenziavano la differenza tra i contenuti degli accordi di separazione o di divorzio dei coniugi: nel contenuto c.d. “necessario” erano ricomprese le questioni relative all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa familiare, all’assegno di mantenimento o alimentare; nei contenuti c.d. “eventuali” – invece – rientravano, tra gli altri, tutti quegli accordi patrimoniali che i coniugi ritenevano di concludere in occasione della separazione o del divorzio.

La distinzione tra le due categorie di contenuti degli accordi aveva una rilevanza in materia tributaria e fiscale proprio in relazione all’art.19 della Legge n. 74/1987: proprio quella disposizione che prevedeva l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

La differenza, quindi, assume rilevanza in quanto – sulla base di pronunce giurisprudenziali – l’esenzione di cui all’art.19 operava per gli atti posti in essere dai coniugi, in fase di separazione, volti a regolarizzare i rapporti patrimoniali anche in relazione a trasferimenti immobiliari l’uno nei confronti dell’atro o nei confronti dei figli.

L’esenzione, però, non veniva riconosciuta in caso di atti che non fossero direttamente finalizzati a definire l’assetto patrimoniale conseguente alla separazione o al divorzio ma solo generati occasionalmente dalla separazione o dal divorzio.

Insomma, la differenza assume rilievo perché, se così non fosse, si arriverebbe a compiere atti elusivi volti solo ad ottenere un risparmio fiscale.

In linea teorica pareva non ci fossero problemi, nella partica – invece – non era semplice distinguere tra trasferimenti immobiliari rientranti negli “accordi di separazione o divorzio propriamente detti” e trasferimenti immobiliari rientranti negli “accordi stipulati in occasione della separazione o del divorzio”.

Oggi, però, il panorama è mutato grazie a pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione secondo la quale il requisito di “negoziazione globale” deve essere riconosciuto a tutti gli accordi di separazione che siano volti a dare una certa stabilità alla crisi coniugale.

Quindi non sarebbe più possibile non qualificare i negozi di trasferimenti immobiliari (ma anche mobiliari) di cui sopra come “atti relativi al procedimento di separazione o di divorzio” (e che, quindi, possono usufruire delle esenzioni previste dal richiamato art.19).

Recente giurisprudenza di legittimità – affrontando il tema della revocatoria delle attribuzioni patrimoniali svolte in occasione degli accordi di separazione personale tra coniugi –  ha evidenziato che detti accordi sono volti alla risoluzione dei rapporti personali “i quali sfuggendo da un lato “alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio” … e dall’altro a quello “di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto)” svelano di fatto una sorta di “tipicità propria”.

È stato comunque precisato, però, che il carattere di “tipicità propria” dei trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione o di divorzio, dovranno essere valutati ed analizzati di volta in volta dal Giudice.

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