Il conferimento a “realizzo controllato”

Il comma 2 dell’articolo 177 prevede un regime derogatorio rispetto a quello ordinario ex art. 9 del Tuir. Secondo la regola ordinaria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio, mentre ex dell’art. 177, comma 2, è possibile sostituire, ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore normale con un valore pari all’incremento del patrimonio netto della conferitaria a seguito del conferimento.

Requisiti soggettivi

I soggetti coinvolti nell’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento sono: 

  • la società conferitaria, ovvero la società che intende acquisire o integrare il controllo; 
  • la società conferita, ovvero la società della quale si intende acquisire il controllo, che può essere una società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperativa e di mutua assicurazione) residente in Italia (a differenza di quanto previsto dall’articolo 175, comma 1, del Tuir che, viceversa, riguarda il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, a nulla rilevando la residenza della società scambiata che, pertanto, può essere anche non residente in Italia); 
  • i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata, che possono rivestire qualsiasi forma giuridica e, pertanto, possono essere rappresentati dalle persone fisiche (imprenditori e non imprenditori), società di persone, società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (in tal senso si vedano risoluzione Agenzia delle Entrate 20 aprile 2012, n. 38/E e risposta all’interpello 20 maggio 2019, n. 147).

Nello specifico, ai fini dell’applicazione dell’articolo 177, comma 2 del Tuir:

  • sia la società conferitaria che la società conferita devono essere soggetti indicati dalla lett. a) dell’articolo 73 del Tuir, ovvero società di capitali residenti in Italia in quanto valgono le stesse condizioni di ordine soggettivo individuate dal comma 1 dell’articolo 177 del Tuir relativo agli scambi di partecipazioni mediante permuta (come indicato nella risoluzione Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017, n. 43/E. Il regime del “realizzo controllato” disciplinato dal comma 2 dell’articolo 177 Tuir non può, quindi, applicarsi in caso di conferimento di partecipazioni se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti);
  • non è necessaria l’esistenza di rapporti partecipativi o di gruppo tra i soggetti conferenti. 

Requisiti oggettivi 

Dal punto di vista oggettivo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, e fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, l’operazione deve avere ad oggetto una partecipazione che consente alla società conferitaria di acquistare ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo della società scambiata, tenendo presente che: 

  • la norma si riferisce alle situazioni di “controllo di diritto”, ex articolo 2359, comma 1, n. 1, codice civile ossia nel controllo consistente nella maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, il conferimento della partecipazione non deve essere oggettivamente di controllo, essendo sufficiente il conferimento di una partecipazione che, seppur di ammontare inferiore alla soglia del controllo, consenta, tuttavia, al conferitario di acquisire il “controllo di diritto”; 
  • il requisito del “controllo” della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359 codice civile deve ritenersi soddisfatto: 
  • nel caso in cui l’acquisto delle partecipazioni dovesse provenire da una pluralità di soci titolari di quote della società scambiata; 
  • a condizione che l’acquisizione avvenga in modo unitario (“uno actu”), attraverso un contratto unitario che consenta alla società acquirente di acquisire il controllo della società scambiata (ris. Ag. Entrate n. 57/E, 22 marzo 2007 e risp. Interpello n. 341, 7 settembre 2020).

Ai fini fiscali: l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento non rappresenta un’operazione fiscalmente neutra, ma a c.d. “realizzo controllato”.  In tal senso, infatti, in presenza dei requisiti sopra indicati, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento viene considerato, ai fini fiscali, come un atto potenzialmente “realizzativo” in cui l’emersione di una plusvalenza tassabile in capo al conferente è subordinata al tipo di comportamento tenuto dalla società conferitaria (ovvero, in funzione dell’effettiva iscrizione da parte di quest’ultima di un maggiore valore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite). In particolare: 

  • il soggetto conferente è tenuto a valutare le partecipazioni ricevute in cambio in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatasi presso la società conferitaria; 
  • (conseguentemente) l’eventuale differenza positiva esistente tra questa quota del patrimonio netto rispetto all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita costituirà una plusvalenza tassabile in capo al conferente.

Il trattamento fiscale applicabile all’operazione in esame resta quindi subordinato al tipo di comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (in tal senso si veda anche Ag. Entrate, risposta interpello n. 314 del 7 settembre 2020). Pertanto, potrà verificarsi: 

  • una plusvalenza fiscalmente rilevante in capo al conferente nell’ipotesi in cui l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria dovesse essere superiore all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite dal soggetto conferente (è questa, ad esempio, la situazione che si è verificata nel caso analizzato nella risposta all’interpello n. 537 del 9.11.2020 in cui era stato previsto un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente); 
  • la “neutralità fiscale indotta” dell’operazione qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, dovesse corrispondere all’ultimo valore fiscale, presso ciascun soggetto conferente, della partecipazione conferita.

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