Il concordato preventivo e le offerte concorrenti

La necessaria procedura competitiva, per un maggior ricavato possibile

La proposta di concordato preventivo, presentata dal debitore, deve sempre indicare l’utilità economica e specifica con la quale il soggetto si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Come può essere il contenuto della proposta?

Secondo il disposto di cui all’art.163 L.f., tale proposta di concordato potrebbe comprendere una offerta da parte di un soggetto terzo, già individuato, avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda e/o di uno o più rami d’azienda e/o di specifici beni. Questa offerta potrà avvenire anche prima dell’omologazione e dovrà avvenire con un corrispettivo in denaro o a titolo oneroso.

In caso di offerta di un terzo, il bene aziendale verrà automaticamente ceduto a questo soggetto?

No. Nella predetta ipotesi di offerta di un terzo, il Tribunale dispone la ricerca di soggetti interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo. Questo avviene, a prescindere dalla situazione per cui il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni.

A fondamento della predetta attività è il principio secondo cui il Tribunale cerca di ricavare il massimo possibile cercando  di mettere in concorrenza i diversi probabili acquirenti.

Come avviene la procedura competitiva?

L’art. 163 bis stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti che devono avere gli offerenti per partecipare, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

Con decreto viene disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art.490 c.p.c. ed è stabilito l’aumento minimo delle offerte, irrevocabili e segrete ex art.490 primo comma.

Non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

All’udienza fissata per l’esame delle offerte, verrà individuato come vincitore colui che avrà presentato l’offerta più alta.

Ma se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti che avverrà o alla stessa udienza o a un’udienza immediatamente successiva. Tale udienza dovrà terminare entro l’adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

In ogni caso, con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l’offerta su indicazione del debitore, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il Commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta, entro un limite massimo.

Accettata l’offerta, il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della gara.

Infine, si fa un breve cenno al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo disciplina il contenuto necessario del piano di concordato (art. 87, D.Lgs. n. 14/2019) che, unitamente alla proposta rivolta ai creditori ed alla documentazione elencata dall’art. 39 del Codice, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato, sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 160 l.f.

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