I vizi di forma e contenuto delle cartelle esattoriali

 

Allorquando il contribuente riceve una cartella esattoriale, prima di procedere al pagamento della stessa dovrebbe verificarne al validità, per escludere di trovarsi di fronte ad una richiesta indebita del Fisco o di altro ente impositore (come ad esempio l’INPS), perché trattasi di importi già pagati, oppure perché la cartella stessa presenta dei vizi di forma o di sostanza che la rendono annullabile.

COS’È UNA CARTELLA ESATTORIALE?

La cartella esattoriale è un documento inviato dall’Agente della riscossione contenente una serie di importi iscritti a ruolo; in particolare, le iscrizioni a ruolo possono riguardare tasse, imposte contributi, tributi locali, multe, etc. In sintesi, quando non viene effettuato il pagamento di imposte, tasse o contributi entro la scadenza prevista, gli importi vengono iscritti a ruolo.

La particolarità della cartella esattoriale è che è un atto esecutivo: scaduti i 60 giorni di tempo concessi al contribuente, l’Agente della riscossione può agire in forma esecutiva per la riscossione degli importi, senza prima passare dal vaglio giurisdizionale come invece accade per il creditore privato.

I VIZI CHE POSSONO INFICIARE LA VALIDITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE

I vizi che possono portare alla inefficacia della cartella di pagamento sono i seguenti

  • VIZIO DI NOTIFICA
  • MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
  • OMESSA PREVENTIVA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO (QUANDO PREVISTO)
  • LA NON CONFORMITÀ DELLE SOMME RIPORTATE IN CARTELLA ALLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
  • INESISTENZA DEL RUOLO, SE VIENE RICHIESTO UN TRIBUTO GIÀ PAGATO O NON DOVUTO;
  • ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA, SE AD ESEMPIO LA CARTELLA VIENE SPEDITA SENZA CHE SIA STATA PRECEDUTA DA UN AVVISO BONARIO
  • CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
  • ERRORI DI CALCOLO NELLA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPOSTA

Soffermiamoci sui vizi più comuni

VIZI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Posto che lo scopo della notifica è di portare il destinatario a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di un determinato atto, la corretta procedura di notifica della cartella esattoriale è importante per garantire al contribuente la possibilità di difendersi in giudizio.

La cartella di pagamento deve essere notificata nel domicilio fiscale del contribuente che, a norma dell’articolo 58 DPR n. 600/73, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato coincide, generalmente, con la residenza risultante dai registri anagrafici.

Con riguardo alla consegna della cartella esattoriale questa dovrebbe essere consegnata nelle mani del suo destinatario; in assenza di quest’ultimo è possibile consegnare la cartella nelle mani di un diretto famigliare del contribuente, purché questo sia convivente e non un ospite. In alternativa è possibile consegnarla ad una persona addetta alla casa, come ad esempio la domestica. In mancanza del destinatario e di qualunque altro convivente, il postino potrà lasciare la cartella, anche all’eventuale portiere dello stabile, a condizione che venga rispettato l’ordine gerarchico dei soggetti abilitati a ricevere l’atto (destinatario, famigliare convivente, convivente non famigliare, portinaio), ed è tenuto anche menzionare, nella relata di notifica posta a fine cartella, di aver proceduto a tali tentativi secondo questa scaletta.

Se il concessionario della riscossione non riuscirà a notificare la cartella di pagamento direttamente al destinatario o ad uno dei predetti soggetti egli dovrà necessariamente depositare l’atto presso la casa comunale avvisando il contribuente dell’avvenuto deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.  Il mero deposito dell’atto nella casa comunale, senza l’ulteriore avviso, è assolutamente illegittimo.

IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Tra le varie cause che possono consentire al contribuente di impugnare una cartella esattoriale,  vi è la carenza di motivazione della stessa. 

Secondo la giurisprudenza, le cartelle dovrebbero essere motivate in modo adeguato, al punto che ciascun contribuente possa comprendere immediatamente a cosa fa riferimento l’atto ricevuto.

In particolare, in un contesto in cui, di prassi, le informazioni contenute nella cartella siano piuttosto generiche o ripetitive, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che la cosa che non deve MAI mancare, è il rimando all’atto presupposto, ovvero l’indicazione del tributo a debito.

LA NOTIFICA DELLA CARTELLA OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALLA LEGGE

Il termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata per la prima volta, dopo l’iscrizione delle somme a ruolo, rappresenta il c.d. termine di decadenza.
Se, al momento della notifica, il termine di decadenza previsto è già decorso, la cartella è nulla e il credito non può più essere riscosso.

I termini di decadenza variano in base al tipo di tributo.

Ad esempio, per le imposte sul reddito, Irpef, Ires, Iva e Irap la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Per i tributi locali, quali IMU, ICI, TASI e TARI e anche per il bollo auto, la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

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