I diritti reali di garanzia

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Le cause legittime di prelazione: il pegno e l’ipoteca

La categoria dei diritti reali raggruppa tutti i diritti su cosa materiale (iura in rem).

I diritti reali son considerati “tipici”, pertanto vengono elencati dalle norme codicistiche senza che vi sia la possibilità di prevederne altri.

Possiamo distinguere tra diritti reali in re propria – ovvero la proprietà – e diritti reali in re aliena, cioè diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui.

I diritti reali in re aliena

I diritti reali su cosa altrui si distinguono, a loro volta, in:

  • diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione e servitù;
  • diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.

I diritti reali di garanzia

I diritti reali di garanzia attribuiscono al soggetto titolare il diritto di farsi assegnare – con prelazione (ossia con preferenza) rispetto ad altri creditori – il ricavato dell’eventuale alienazione forzata del bene stesso in caso di inadempimento dell’obbligo garantito.

In altre parole, pegno e ipoteca sono diritti reali che permettono al creditore di sottoporre ad esecuzione forzata un bene del debitore (o di un terzo) che è stato vincolato appositamente per questo scopo e di soddisfarsi su quanto ricavato dall’eventuale vendita con preferenza rispetto ad altri creditori.

I diritti reali di garanzia vs privilegio e fideiussione

Pegno e ipoteca, oltre al privilegio, sono cause legittime di prelazione.

Essi sono diritti reali che attribuiscono al creditore – in relazione ai soli beni su cui gravano – il c.d. diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia espropriando i beni stessi per soddisfarsi sul relativo ricavato, indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario dei beni su cui grava il diritto.

La differenza tra i diritti reali di garanzia e i privilegi sta nel fatto che i secondi sono stabiliti direttamente dalla legge in considerazione della causa per cui il credito è sorto in quanto meritevole di particolare tutela; il credito, pertanto, è privilegiato già dal momento della sua nascita.

Pegno e ipoteca, invece, necessitano di un proprio atto costitutivo.

I diritti reali di garanzia differiscono anche dall’istituto della fideiussione: entrambi gli istituti, come è noto, garantiscono un debito altrui ma il fideiussore risponderà del debito con tutti i suoi beni mentre il terzo datore di pegno o ipoteca risponderà solo con il bene su cui grava il pegno o l’ipoteca, salvando gli altri beni del suo patrimonio.

Diritti attribuiti al creditore

Il pegno e l’ipoteca, quali diritti reali di garanzia e cause legittime di prelazione, attribuiscono al creditore 3 differenti diritti:

  • lo ius distrahendi: la facoltà, nel caso in cui il debitore sia inadempiente, di far espropriare il bene;
  • lo ius prelationis: il diritto ad essere preferito, rispetto ad altri creditori, sul ricavato della vendita del bene;
  • il diritto di sequela: il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se, nel frattempo, il bene è divenuto di proprietà di terzi.

Il pegno e l’ipoteca: definizioni

Il pegno è un diritto reale su beni mobili non registrati del soggetto debitore o di un terzo, che il creditore acquista mediante apposito accordo con il proprietario, a garanzia del proprio credito.

L’ipoteca, invece, è un diritto reale di garanzia costituito a favore di un creditore su beni immobili o mobili registrati del soggetto debitore o di un terzo, al fine di assicurare – con la vendita forzata degli stessi – l’adempimento di un’obbligazione.

Le principali differenze tra pegno e ipoteca sono:

  • nell’oggetto: oggetto di pegno sono beni mobili, universalità di beni mobili e crediti mentre oggetto dell’ipoteca sono le proprietà di beni immobili, alcuni diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato;
  • nel possesso: il pegno prevede lo spossessamento del bene, questo infatti non rimane nel possesso del debitore ma viene consegnato al creditore garantito. Nell’ipoteca, invece, il debitore continua a possedere il bene gravato da ipoteca sino al momento dell’effettiva vendita forzata dello stesso.

Il patto commissorio e il patto marciano

È opportuno precisare che pegno e ipoteca attribuiscono al creditore il diritto alla vendita forzata del bene, ma pur sempre attraverso l’intervento giudiziale.

L’art. 2744 c.c., infatti, sancisce la nullità del c.d. patto commissorio ossia il patto con cui le parti convengono, in caso di inadempimento di un debito garantito, l’automatico trasferimento in favore del creditore della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno.

Giurisprudenza ha nel tempo precisato che non è affetta da nullità solo questa determinata pattuizione negoziale, bensì tutte le pattuizioni volte ad ottenere quel determinato risultato pratico.

In contrapposizione vi è, invece, il c.d. patto marciano ossia il patto in forza del quale il bene, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, viene trasferito nella proprietà del creditore ad un valore stimato da un terzo al momento del trasferimento.

Pegno e ipoteca sono, pertanto, diritti reali che gravano su un bene di proprietà altrui e che vanno a garantire il diritto del creditore di farsi assegnare, in via privilegiata rispetto ad altri creditori, il ricavato dell’eventuale alienazione forzata del bene stesso in caso di inadempimento dell’obbligo garantito, anche nel caso in cui il debitore si spogli della proprietà di detto bene che rimarrà comunque assoggettato al vincolo di garanzia a tutela del creditore stesso.

Avv. Giulia Invernizzi

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