Bonus affitti attività commerciali

contratto locazioni

 

Con l’approvazione del D.L. Rilancio, il Governo ha cercato di rispondere ad una delle maggiori problematiche derivanti dall’arresto forzato delle attività commerciali, ossia che, nonostante il lockdown, molti commercianti hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei propri locali pur non potendo svolgere la propria attività.

Già introdotto dal D.L. Cura Italia, il nuovo “bonus” presente nel D.L. Rilancio, potenzia il beneficio sia dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiarne, sia dal punto di vista delle tipologie di immobili che consentono di accedervi.

In particolare, il nuovo credito d’imposta spetterà nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing  o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

A chi spetta il bonus affitti

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale
  • agli imprenditori e alle imprese agricole
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; in tal caso il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni

Condizione per beneficiare del bonus: il calo del fatturato 

Condizione necessaria per usufruire del credito è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019; il calo del fatturato o dei corrispettivi dovrà pertanto essere verificato mese per mese.

Come si utilizza il bonus affitti

Utilizzo diretto: il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il decreto prevede che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Utilizzo indiretto: Il contribuente avente diritto al credito d’imposta potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione del credito potrà essere effettuata anche a beneficio di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. I beneficiari dei crediti d’imposta potranno comunicare l’opzione per la cessione fino al 31 dicembre 2021 utilizzando l’apposito modulo diffuso dall’Agenzia delle Entrate; la comunicazione andrà effettuata direttamente dal beneficiario, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Da notare che, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, è prevista la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di Marzo del credito d’imposta previsto dal D.L. Rilancio con il credito d’imposta previsto dal D.L. Cura Italia.

 

 

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