Gli organi di controllo nelle s.r.l.

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L’organo di controllo collegiale o monocratico, interno o esterno, l’obbligatorietà ed il nuovo codice della crisi d’impresa

Secondo l’art.2477 c.c. “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

Come previsto dalla normativa codicistica, l’organo di controllo può essere monocratico e composto da un unico sindaco oppure da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Se ci sarà un unico sindaco, questo sarà un organo interno della s.r.l. mentre, in caso di nomina di un revisore o una società di revisione, la s.r.l. sarà sottoposta ad un controllo effettuato da soggetti esterni alla società.

Diversamente, in caso di nomina collegiale, l’organo sarà composto da un numero di sindaci non inferiore a tre e da due sindaci supplenti ex art.2397 c.c.

Entrambe le tipologie di organo di controllo saranno composti da soggetti iscritti all’albo dei revisori legali dei conti, tenuto dal ministero dell’economia e delle finanze.

In merito alla scelta di nominare un organo interno o esterno, bisogna tener presente che:

  • con nomina di organo interno: il sindaco unico o il collegio sindacale hanno il controllo sia di gestione che di revisione legale dei conti, se iscritti all’albo dei revisori. diversamente, tale attività sarà demandata ad un revisore esterno;
  • con nomina di organo esterno: il controllo sulla gestione è affidata ai soci mentre, al revisore unico o alla società di revisione può essere demandata la revisione legale dei conti.

Tuttavia, oltre a quanto sopra esposto, bisognerà tener conto della legge n.155 del 19 ottobre 2019 cd. “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in quanto, con l’entrata in vigore del decreto, vi saranno molteplici modifiche alle norme del codice civile.

L’art.379 della normativa, infatti, modifica i commi 3 e 4 dell’art.2477 c.c. stabilendo l’obbligo della revisione legale dei conti, quando la società abbia “superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.

Inoltre, ai sensi dell’art.379 primo comma CCII, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa solo quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato uno dei limiti previsti dalla norma.

Infine, è da tener presente che l’art.379 secondo comma CCII stabilisce che in caso di mancata nomina dell’organo di controllo, gli amministratori saranno ritenuti responsabili ed verranno applicate le disposizioni di cui all’art.2409 c.c.

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