Quali diritti si perdono con il divorzio?

disperazione

 

In primis, viene meno l’obbligo di reciproca assistenza, non si avrà più l’obbligo di coabitazione e sarà sciolta l’eventuale comunione legale dei beni.

La moglie, inoltre, perderà la prerogativa di poter utilizzare il cognome del marito, anche se tale pratica è caduta in disuso. I coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto, fatte salve alcune eccezioni, quale l’eventuale mantenimento.

Un’altra eccezione riguarda la cosiddetta pensione di reversibilità, normalmente prevista a favore del coniuge superstite, ma anche a vantaggio di quello divorziato: quest’ultimo deve essere già assegnatario di un assegno di divorzio. L’Art. 9 comma2 e comma 3 della Legge n.898/1970 prevede che per ricevere l’assegno, il coniuge superstite, ma divorziato, deve essere scapolo o nubile; inoltre la pensione, da cui scaturisce la reversibilità, deve essere maturata in relazione ad un rapporto di lavoro svolto dall’ex coniuge deceduto, in un periodo antecedente alla sentenza di divorzio. Quindi, se dovesse mancare anche uno solo di questi presupposti, il coniuge divorziato non avrebbe diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto. Viceversa, se il lavoratore si fosse, nel frattempo, risposato, la pensione di reversibilità sarebbe riconosciuta ad entrambi i coniugi (cioè a quello divorziato ed a quello col quale il defunto era coniugato al momento del decesso).

In tema di eredità e tfr, cosa cambia per i coniugi divorziati?

In pendenza del matrimonio, il coniuge è uno degli eredi principali, ma la descritta situazione cambia radicalmente con il divorzio, divenendo reciprocamente soggetti terzi ed estranei. Per questa ragione, il coniuge divorziato non è parte della successione ereditaria di quello defunto, salvo disposizioni testamentarie ad hoc.

Contrariamente all’eredità, la legge nonostante il divorzio, concede all’ex coniuge il diritto di pretendere una quota del Tfr maturata dall’altro. In particolare, tale facoltà, è riconosciuta in presenza dei seguenti presupposti: divorzio definito in ogni fase, presenza di assegno divorzile per il coniuge senza essersi risposato. Quindi, ricorrendo i predetti presupposti, il coniuge divorziato può pretendere una percentuale del Tfr, nella misura del 40% dell’indennità maturata durante gli anni del matrimonio.

 

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