Commette reato chi si appropria di un telefono smarrito o dimenticato?

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 gennaio – 18 febbraio 2021, n. 6353

Partiamo con una considerazione introduttiva, forse scontata, ma utile; qual è la differenza tra bene smarrito e bene dimenticato?

E’ la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza di cui in epigrafe, a rispondere a questa domanda: deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; dimenticata, invece, quando, pur venendo momentaneamente meno la detenzione diretta della cosa da parte del suo proprietario, questi conserva memoria del luogo in cui ritrovarla.

Ebbene, nel caso deciso dalla sentenza in commento, una ragazza era uscita da un bar dimenticando il proprio smartphone sul bancone; dopo qualche minuto, però, era tornata indietro richiedendo al gestore dell’esercizio commerciale informazioni sul proprio telefono, così dimostrando di conservare il ricordo del luogo in cui aveva dimenticato il proprio smartphone e così di fatto conservando il legame di proprietà sul bene.

Ebbene, inquadrata la differenza tra le due condizioni e richiamati i tratti essenziali della fattispecie concreta, la Suprema Corte evidenzia che colui che si appropria di un bene che, alla luce delle circostanze del caso concreto, si possa ritenere smarrito risponde dell’illecito amministrativo di appropriazione di cose smarrite, a fronte del quale è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare a 8.000 euro.

Diversamente, chi si appropria di uno smartphone dimenticato commette furto. 

Ciò in quanto la condotta di furto è integrata allorquando ci si appropria di una cosa altrui e, come ricordato dalla Suprema Corte, un oggetto disperso non cessa di essere del suo proprietario solo perché questi ha momentaneamente perso il potere sulla cosa.

Naturalmente questa differenza sconta un problema di ordine pratico da risolvere, ossia individuare le circostanze utili a comprendere se l’oggetto materiale della condotta, in questo caso il telefono, è stato smarrito oppure solo dimenticato. 

Ebbene, per capirlo occorre avere riguardo alle circostanze del caso concreto.

Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che «la ragazza ricordava il luogo ove aveva lasciato il telefono, tanto che dopo circa un quarto d’ora dal suo allontanamento dal bar aveva ivi fatto ritorno, chiedendo al gestore dell’esercizio commerciale informazioni sull’apparecchio». Logico quindi affermare che «tale ricordo le avrebbe consentito di riacquistarne la materiale disponibilità, ove l’apparecchio non le fosse stato sottratto» dall’imputato.

Parallelamente, dice la Corte, l’imputato “ha visto la ragazza allontanarsi dimenticando il telefono cellulare sul bancone del bar e se ne è impossessato dopo solo cinque o dieci minuti che ella si era allontanata, ossia un periodo di tempo troppo breve per escludere che il telefono fosse stato solo dimenticato».

Diverso sarebbe stato, invece, se l’uomo avesse rinvenuto il telefono per terra, magari in strada, ben potendo presumere, in tal caso, che si trattasse di un bene smarrito.

Telefono smarrito: se il proprietario non è rintracciabile va portato in Comune

La Polizia Locale del Comune dove l’oggetto è stato ritrovato dovrà pubblicare ogni tre mesi sull’albo pretorio l’elenco dei beni ritrovati nel Comune; se entro un anno dalla pubblicazione   il proprietario si presenta in Comune a reclamare l’oggetto, questo gli dovrà essere restituito e a colui che ha ritrovato il bene – se lo richiede – dovrà essere data una ricompensa pari ad un ventesimo del valore del bene.

E se nessuno dovesse presentarsi a rivendicare il bene? Sul punto l’articolo 929 Codice Civile è chiaro, allorquando stabilisce che “Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata”.

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