La normativa sul sovraindebitamento dispone che il sovraindebitato deve depositare specifici documenti.
Nella procedura di accordo di composizione e di Piano del consumatore, l’art.9 L.3/12 dispone che “Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale”.
Per quanto riguarda la Liquidazione del patrimonio, l’art.14 ter si riporta alla disciplina dell’accordo di composizione e del piano del Consumatore: “la domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”.
La L.3/12 statuisce che la relazione particolareggiata del Gestore deve, altresì, contenere “il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”.
Da quanto sopra esposto, è chiaro che il sovraindebitato che voglia accedere ad una delle procedure da sovraindebitamento, deve fornire le dichiarazioni dei redditi o le scritture contabili – in caso di imprenditore – di modo che ci sia un quadro completo della situazione economica e reddituale.
Ci si chiede, quindi, nel caso in cui il sovraindebitato abbia omesso di dichiarare il reddito o parte di questo, quale può essere una delle soluzioni possibili?
In un caso sottoposto ad un Gestore, quest’ultimo ha ritenuto di dover integrare la dichiarazione dei redditi, in modo da poter dichiarare il corretto reddito percepito dal sovraindebitato, per poi ricevere la sanzione da parte dell’ente fiscale ed inserirla tra i debiti del soggetto.