Divisione ereditaria

testamento

La divisione ereditaria è disciplinata dagli artt. 713 e ss del c.c. e  artt. 1111 e ss del c.c. al fine di scogliere la comunione ereditaria a mezzo di: 

  1. un contratto (divisione volontaria)
  2. una disposizione testamentaria
  3. un’azione giudiziale (divisione giudiziale)
  1. La divisione volontaria è quel contratto attraverso il quale gli eredi sciolgono volontariamente la comunione ereditaria. Si tratta di un contratto a cui parteciperanno gli eredi tanto se istituiti per testamento quanto se in forza di successione legittima.
  2. La divisione del testatore è disciplinata dall’art. 734 c.c. Non si tratta di una divisione contrattuale, ma di una disposizione contenuta in un testamento, attraverso cui il testatore impedirà il sorgere della comunione ereditaria, assegnando beni ai prori eredi. La divisione del testatore è soggetta a norme abbastanza restrittive che ne determinano la nullità in caso di preterizione (art. 735 c.c.) o la rescindibilità (art. 763 c.c.) per lesione oltre il quarto.
  3. La domanda giudiziale di divisione, secondo quanto previsto dal D. lgs. n.28 del 2010 deve essere preceduta dalla mediazione civile obbligatoria
  • La divisione ereditaria giudiziale è invece un’azione spettante ai coeredi ai sensi dell’art. 713 c.c.; gli stessi non sono tenuti a rimanere in comunione ereditaria con i propri coeredi. Si propone atto di citazione per divisione ereditaria.
  • L’art. 720 c.c. disciplina l’ipotesi in cui nell’asse ereditario siano compresi beni immobili non comodamente divisibili. In questo caso uno o più eredi potranno domandarne anche congiuntamente l’assegnazione e detti immobili. 

Legittimati attivi e passivi.

Hanno diritto di partecipare alla divisione tutti i coeredi ed i loro successori: sono tutti litisconsorti necessari del procedimento divisorio.

Per il legittimario pretermesso: egli non fa parte della comunione ereditaria sino a quando non ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione. Solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede;

per il coerede beneficiato dell’usufrutto universale: la soluzione dipende dalla natura giuridica di detta attribuzione. Se si dovesse ritenere che la natura della disposizione è a titolo universale, egli sarà coerede e quindi legittimato a partecipare al giudizio divisorio; se, diversamente, fosse qualificato come legatario, egli è estraneo alla comunione ereditaria;

per acquirente di un bene facente parte della comunione (cd. acquirente dell’esito divisionale): si ritiene che titolare della comunione sia il coerede originario in quanto si tratterebbe di una vendita ad effetti obbligatori.

Nell’articolo successivo si tratterà di azioni successorie, che saranno brevemente riassunte per una comoda lettura del lettore.

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