Diritto ereditario

diritto ereditario

Nel diritto ereditario vengono definiti rapporti trasmissibili quelli che permangono con la morte del soggetto, in quanto si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti, quali la proprietà, diritti reali e le relative azioni, tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. 

Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari (quali il matrimonio o la potestà parentale) si estinguono con la morte del titolare. 

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, e può essere di due tipi:

  • a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e
  • a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto. 

Il diritto ereditario prevede n.3 tipi di successione:

  • testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento con le modalità che vedremo, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
  • legittima o ab intestato: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi in assenza di disposizioni testamentarie o per quei beni esclusi dal testamento (questa successione sarà in parte testamentaria e in parte legittima);
  • necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

L’erede è colui il quale è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius, quindi soltando accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede; il legatario – diversamente – diventa tale automaticamente all’apertura della successione non occorrendo alcuna accettazione in via generale, ma solo un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale. 

Il legatario, diversamente dall’erede, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.

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