Determinazione compenso dell’OCC e Liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento

compenso

Le normative disciplinanti i criteri e i parametri del compenso dell’OCC e Liquidatore

Per la determinazione del compenso dell’OCC e del Liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio), il legislatore ha previsto criteri e parametri specifici disciplinati dal decreto n.202 del 24/9/14 e dall’art.1 comma 1 del decreto n.30 del 25/1/12.

Quali sono i criteri per la determinazione del compenso?

Per la determinazione del compenso, si tiene conto di 7 criteri:

  1. dell’opera prestata;
  2. dei risultati ottenuti;
  3. del ricorso all’opera di ausiliari;
  4. della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni;
  5. della complessità delle questioni affrontate;
  6. del numero dei creditori;
  7. della misura di soddisfazione assicurata ai creditori con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. 

Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Quali sono i parametri per il calcolo del compenso?

L’art.16 del decreto 202/14 al primo comma in caso di liquidazione del patrimonio e al secondo comma, in ipotesi di accordo o piano del consumatore, prevede i parametri di determinazione del compenso spettante all’OCC e al Liquidatore.

Il decreto, infatti, stabilisce che il compenso venga determinato secondo percentuali da applicare sull’ammontare dell’attivo realizzato e il passivo risultante.

Le predette percentuali sono determinate dall’art.1 comma 1 e 2 del Decreto del Ministro di Giustizia del 25/1/12 n.30 e successivi adeguamenti denominato “Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” a cui fa espresso rinvio il decreto n.202/14 comma 1 lett. a).

Secondo il regolamento il compenso è liquidato in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

  • dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
  • dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  • dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  • dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  • dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  • dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  • dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  • dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

Sull’ammontare del passivo accertato, invece, all’OCC e al Liquidatore viene corrisposto un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Vengono applicate delle riduzioni all’ammontare del compenso?

Inoltre, sempre il Decreto 202/14 statuisce che i compensi, così calcolati, devono esser poi ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%. L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori e’ inferiore ad euro 20.000.

È previsto un rimborso delle spese generali e di quelle sostenute?

Infine, all’OCC e al Liquidatore nominati, secondo il disposto di cui all’art.14 comma 3 202/14 spettano:

  • un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso;
  • il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (i costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese)

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